Gazebo e telo ombreggiante: quando rientrano nell’edilizia libera

Il TAR Lazio ha annullato un’ordinanza di demolizione: strutture leggere, amovibili e prive di autonomia funzionale non richiedono titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica.

Mario Petrulli 25/02/26
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Come è noto, l’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) annovera fra gli interventi soggetti al regime dell’edilizia libera:

  • alla lettera e-quinquies), le “aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”,
  • alla lettera b-ter), le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

Vediamo la giurisprudenza e un recente caso concreto in merito alla realizzazione di un gazebo di modeste dimensioni e di un telo ombreggiante.

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Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)

 

Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024

Conferme anche nel glossario edilizia

In senso convergente depone il chiaro disposto del d.m. 2 marzo 2018 (c.d. glossario dell’edilizia), recante, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 222/2016, l’elenco non esaustivo delle principali opere eseguibili senza alcun titolo edilizio.

Tale decreto, in particolare, menziona fra le attività realizzabili in regime di edilizia libera:

  • alla voce n. 44, gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento dei gazebo – come quello realizzato dalla ricorrente – di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
  • alla voce n. 50, gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento relativi alla tenda, alla tenda a pergola, alla pergotenda nonché alla copertura leggera di arredo.

La giurisprudenza

La giurisprudenza ricomprende negli elementi di arredo liberamente realizzabili i gazebo quando si atteggiano quale struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale[1]; in tale ambito, il costante orientamento giurisprudenziale ricomprende anche il telo ombreggiante, quante volte esso risulti leggero, facilmente amovibile, privo di ancoraggi fissi al suolo e non crei nuovi volumi o spazi chiusi[2].

In definitiva, nella nozione di “manufatti leggeri” annoverabili fra gli interventi soggetti al regime dell’edilizia libera rientrano esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile[3].

Un recente caso concreto

Applicando i suesposti principi, il TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 11 febbraio 2026, n. 116, ha ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un gazebo e un telo ombreggiante installati nel tratto di litorale in concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo

Nello specifico:

  • il gazebo ombreggiante risultava aperto su tutti i lati ed era posto a gravità sul terrazzo dello stabilimento balneare, a servizio dell’attività di bar-ristoro: si trattava di un gazebo costituito da un telo impermeabile, sorretto da una struttura in legno facilmente amovibile;
  • il telo ombreggiante era ubicato sull’arenile in concessione tra le cabine dello stabilimento balneare ed il muro di contenimento del lungomare cittadino, sorretto da una struttura in legno di facile rimozione; sotto esso venivano depositate attrezzature da spiaggia.

Entrambi gli interventi, per le loro caratteristiche, secondo i giudici rientravano nel regime dell’edilizia libera, stanti la loro inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, la loro inidoneità a creare volumi, nonché la loro facile rimovibilità.

Né tali modesti manufatti richiedevano la previa autorizzazione paesaggistica: essi, infatti, rientravano nell’ambito delle ipotesi di esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica contemplate all’art. 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 31/2017 e, nello specifico, fra gli interventi e le opere di cui alla voce B.26 dell’Allegato 2 a tale decreto, che fa riferimento a “verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale”.

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Note

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 luglio 2023, n. 6263: “Questa Sezione, con decisione n. 3393 del 27 aprile 2021, la quale viene condivisa dal Collegio, ha sancito la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione”; T.A.R. Lazio, Latina, sent. 4 ottobre 2019, n. 564; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 luglio 2024, n. 6146, secondo cui “Un gazebo costituito da una struttura precaria dotata di quattro rotelle dalle modeste dimensioni (4,00 x 4,80 ed h. m.2,50), non ancorata al suolo, priva di base, aperta su tutti i lati e funzionale a soddisfare esigenze non permanenti nel tempo (in quanto utilizzato negli anni solo durante l’estate e poi smontato), non è idoneo ad alterare lo stato dei luoghi con un incremento del carico urbanistico. La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (Cons. Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30/08/2023, n. 8049). Nelle specie sussistono le caratteristiche appena richiamate: il gazebo realizzato non ha autonomia funzionale e non realizza uno spazio chiuso stabile, con la conseguenza che risulta illegittima l’irrogazione della sanzione demolitoria ex art. 31 T.U.E.”.
[2] T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 20 dicembre 2021, n. 1076, secondo cui una struttura metallica che funge da un mero accessorio di una tenda, che si limita a sorreggere senza chiudere stabilmente lo spazio, non necessita di titolo edilizio; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 agosto 2023, n. 1895, secondo cui “Le tende parasole, considerata la loro “precarietà” dal punto di vista sia dei materiali – laddove l’elemento preponderante è costituito dalla tenda – che del relativo utilizzo, circoscritto al periodo estivo, rientrano nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001”; T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. 27 febbraio 2025, n. 188; T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 28 febbraio 2019, n. 330, con riferimento ad una struttura leggera ricoperta di bambù con telo ombreggiante discontinuo utilizzato per il riparo di autovetture sosta che non costituisce autonomo volume.
[3] T.A.R. Campania, Napoli, III, sent. 16 settembre 2024, n. 4974.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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