Gazebo nel giardino di un condominio, quando è possibile?

Se l’opera precaria è posizionata in un contesto condominiale a proprietà esclusiva, a sei metri dalla facciata del fabbricato, esistono i vincoli di decoro e di veduta? Vediamo nel dettaglio

(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 31/05/2021)

“In un giardino di proprietà esclusiva, di 600 metri quadrati, all’interno di un contesto condominiale, si può posizionare un gazebo di distanza di sei metri dalla facciata dell’edificio (e a quattro e a sette metri dai vicini confinanti) con certezza che non vi sia alcun impatto sulla facciata, e quindi, senza chiedere alcun permesso all’assemblea condominiale?”

Le eventuali autorizzazioni del Comune, che hanno valenza urbanistico-edilizia, non incidono sui diritti soggettivi dei terzi (cioè dei condòmini e dei vicini di casa). In questa ottica, sotto l’aspetto del diritto (e del “diritto condominiale“), in un giardino di proprietà esclusiva, salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, è possibile installare un gazebo, con solo il limite di evitare la violazione del decoro architettonico (e di evitare pregiudizi di sicurezza e alla stabilità dell’edificio) e di rispettare, quantomeno in termini possessori, le distanze delle costruzioni delle vedute.

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Il gazebo in un giardino condominiale non viola il decoro architettonico

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Sotto il primo profilo, l’articolo 1222 del Codice civile dispone che “nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Conseguentemente il permesso assembleare non è necessario per l’installazione di un gazebo in un giardino di 600 metri quadrati (ma lo è la comunicazione all’amministratore). La distanza di 6 metri dalla facciata condominiale (e di quattro/sette metri dai vicini), fermo restando il potere dei giudici di accertare la violazione del decoro architettonico e salvo esame della fattispecie in concreto, non viola, inoltre, il decoro architettonico dell’edificio.

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Anche le strutture “leggere” devono rispettare le regole delle distanze dalle vedute

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Sotto il secondo profilo, occorre rispettare occorre rispettare l’articolo 907 del Codice civile in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, applicabile anche nei rapporti con i condòmini (in caso di turbativa della veduta, anche se questo non è il caso in questione, stanti le distanze di cui si è detto), per il quale, “quando si è acquistato di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.

Sul tema specifico la Cassazione (sentenza 21501 del 12 ottobre 2007) ha avuto modo di chiarire anche l’opera precaria, come un gazebo, che non può costituire costruzione in senso stretto, può rappresentare turbativa nel possesso della veduta, imponendo il rispetto dell’articolo 907 del Codice civile.

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Foto: iStock/JurgaR

Redazione Tecnica

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