Gare più flessibili senza equo compenso? ANAC risponde

ANAC riconosce che, data l’assenza di chiare indicazioni normative e giurisprudenziali tra normativa sull’equo compenso e procedure di gara per servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante può esercitare la sua discrezionalità nel definire i termini della gara

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Con la delibera n. 101/2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si torna a parlare di equo compenso.

La delibera esamina vari aspetti toccando temi chiave quali l’equo compenso, il ribasso, e l’eterointegrazione, inclusi i riferimenti normativi rilevanti come l’articolo 24 comma 8 del d.lgs. 50/2016, il D.M. 17 giugno 2016, e la Legge 21 aprile 2023 n. 49.

La questione centrale è se l’assenza di indicazioni chiare sulla relazione tra la normativa sull’equo compenso e le procedure di gara permetta l’eterointegrazione del bando di gara, influenzando l’esclusione di operatori economici per offerte che riducono il compenso professionale.

Vediamo nel dettaglio cosa chiede la società-istante, la posizione della società-concorrente aggiudicataria e quale è stato il parere rilasciato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 28 febbraio 2024.

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Monica Greco | Maggioli Editore 2024

Indice

La richiesta dell’istante

L’istante chiede all’Autorità di pronunciarsi sulla legittimità dell’omessa esclusione dalla gara di tutte le altre imprese concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si porrebbe in violazione della normativa sull’equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023.

L’istante sostiene, inoltre, di essere l’unico ad aver offerto una percentuale di ribasso che non intaccava il compenso professionale ma solo le spese, e solleva perciò la questione della compatibilità delle offerte degli altri concorrenti con la normativa sull’equo compenso, suggerendo che tali offerte dovrebbero essere escluse per non rispettare i dettami della legge suddetta.

La posizione della società aggiudicataria

La società-concorrente, aggiudicataria del Lotto n. 3, contesta la ricostruzione presentata dalla società-istante mettendo in luce vari aspetti.

La lex specialis della gara, vincolante sia per gli operatori economici che per la stazione appaltante, non specificava che il ribasso dovesse essere formulato esclusivamente sulle spese, lasciando invariato il corrispettivo per l’onorario professionale. Inoltre, non imponeva ai concorrenti di limitare l’entità del ribasso a un valore che non superasse l’aliquota fissata per le spese.

La società-concorrente sottolinea che l’appalto in questione è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto si applica la normativa di cui al d.lgs. 50/2016, in particolare l’articolo 24 comma 8. Tale articolo non obbliga la stazione appaltante a fissare l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura sulla base del Decreto Parametri, che rimane un mero “criterio” dal quale l’Amministrazione può discostarsi.

Questo aspetto, secondo la società-concorrente, legittima l’aggiudicazione dell’appalto e la modalità di formulazione del ribasso proposto.

La delibera dell’ANAC

L’ANAC, dopo aver considerato vari documenti e memorie presentate sia dall’istante, sia da altri concorrenti e dalla stazione appaltante, conclude che la questione sollevata non riguarda clausole escludenti e che l’istanza presentata dall’istante non è né tardiva né priva di fondamento. Tuttavia, l’incertezza normativa e interpretativa attuale, insieme ai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, impediscono di applicare l’eterointegrazione del bando di gara per escludere offerte basate basate su una interpretazione specifica sulla legge sull’equo compenso.

Il Consiglio riconosce che, data l’assenza di chiare indicazioni normative e giurisprudenziali sull’interazione tra la normativa sull’equo compenso e le procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante ha esercitato legittimamente la sua discrezionalità nel definire i termini della gara, in coerenza con i principi che regolano l’evidenza pubblica.

Anche ammettendo che l’interpretazione dell’istante fosse corretta, riguardo alla possibilità di formulare ribassi che intaccano solo le spese, il Consiglio evidenzia che la società che ha presentato l’istanza non avrebbe comunque formulato l’offerta qualitativamente migliore. Ciò è dimostrato dai punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche, che collocavano l’istante in una posizione non vincente sulla base della sola valutazione qualitativa, indipendentemente dalle considerazioni economiche.

Fondazione Inarcassa, De Maio: caso eccezionale

Sulla questione è intervenuto Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa – Fondazione degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, che ha dichiarato:

“Desideriamo tranquillizzare architetti e ingegneri liberi professionisti, nonché i RUP e chiarire la natura del parere pubblicato da ANAC che attiene al principio di eterointegrazione della lex specialis. Questo principio è utilizzato in casi eccezionali per colmare una lacuna del bando di gara ricorrendo ad altra norma o istituto. Questo chiarimento è necessario a seguito di un’interpretazione diffusa, in seguito alla delibera 28 febbraio 2024, n. 101 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non aderente al dettato normativo, che arrivava a ipotizzare la possibilità di gare senza equo compenso”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Vogliamo ricordare che il bando-tipo ANAC sarà vincolante per le stazioni appaltanti, le quali dovranno uniformarsi ad esso. Siamo fermamente convinti che la delibera 28 febbraio 2024, n. 101 non influenzerà i comportamenti delle Stazioni Appaltanti, che registriamo essere sempre più corretti e attenti all’equo compenso, anche grazie al costante contributo di ANAC. Invitiamo coloro che avessero ancora dei dubbi a rileggere con attenzione la delibera in questione che chiude il parere con una prova di resistenza. In altre parole, anche se l’equo compenso fosse stato applicato, il ricorrente non sarebbe risultato comunque vincitore della procedura”.

Per De Maio: “Da un punto di vista strettamente giuridico il fatto che sia stata necessaria una prova di resistenza, conferma (e non indebolisce) la valenza del principio dell’equo compenso, misura assolutamente coerente al quadro normativo vigente e necessaria per frenare la perdita di competitività e di reddito di intere categorie professionali che impatta sulla qualità delle prestazioni rese e sulla sicurezza stessa dei cittadini”.

Redazione Tecnica

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