Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alle procedure previste dall’art. 20 del d.P.R. 380/2001, il c.d. Testo Unico Edilizia, recentemente sottoposto a un pesante restyling con il decreto legge 70/2011 e successivamente con il decreto legge 83/2012. A questo proposito è da segnalare il focus realizzato dal Centro Studi dell’ANCE, che ha raccolto le conclusioni delle sentenze dei T.A.R. più recenti sulla formazione del silenzio assenso ai fini del rilascio del permesso di costruire.
Tra le sentenze più attuali sull’argomento, l’ANCE ricorda la n. 192 del 25 febbraio 2013 del T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, in cui si legge che “il nuovo art. 20, nel testo introdotto dal d.l. n. 70 del 2011 contempla unicamente le fattispecie del silenzio assenso (comma 8), nonché, per i casi di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell’ipotesi di parere negativo dell’autorità tutoria, del silenzio diniego (commi 9 e 10)”.
Sul potere di autotutela della pubblica amministrazione interviene sempre il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 445/2012 dove si esplica come “la formazione del silenzio-assenso, che si configura come provvedimento, non pregiudica, tuttavia, i poteri di autotutela della pubblica amministrazione che, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, può annullare il permesso di costruire”.
Con sentenza n. 81 del 18 gennaio 2013, il T.A.R. Piemonte specifica come “ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere e il nuovo testo dell’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia, laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio, che non può essere in alcun modo disatteso”.
Sulla stessa lunghezza d’onda dei colleghi piemontesi sono anche i giudici amministrativi di Milano che con la sentenza n. 2083/2012 del T.A.R. Lombardia hanno specificato: “Il testo dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio; di conseguenza esso prevale sulle norme regionali di dettaglio”.
Ricordiamo che con il permesso di costruire si possono realizzare i principali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in particolare le nuove costruzioni, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia.
Con il permesso di costruire è possibile modificare un organismo edilizio in tutto o in parte rispetto all’originale, per esempio tramite l’aumento delle unità immobiliari, la modifica dei volumi, della sagoma, dei prospetti, delle superfici e i mutamenti della destinazione d’uso, questi ultimi limitatamente agli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee A (vedi d.m. 1444/1968).
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