Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo riguardante i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il provvedimento porta la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.
Vediamo di seguito quali sono gli obiettivi del provvedimento che individua tre regimi amministrativi per semplificare le procedure.
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Indice
Obiettivi e contenuti del provvedimento
Lo schema di decreto individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo anche i sistemi di accumulo, le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla realizzazione degli impianti stessi.
Questo provvedimento si inserisce nel contesto degli obiettivi di semplificazione delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’intento di consolidare e uniformare le normative esistenti che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).
Tre regimi amministrativi per semplificare le procedure
Lo schema di decreto legislativo distingue tre “binari” amministrativi a seconda della tipologia, dimensione e localizzazione degli impianti.
- Attività libera: non richiede atti di assenso o dichiarazioni, ad eccezione dei casi con vincoli paesaggistici, per i quali l’autorità competente deve esprimersi entro trenta giorni (attualmente il termine è di almeno 45 giorni).
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): per progetti che non richiedono il “permitting” e non sono soggetti a valutazioni ambientali. A seconda delle situazioni, con il coinvolgimento di più amministrazioni, la procedura deve essere completata entro un termine che varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 75 giorni. Attualmente, questo termine può essere sospeso indefinitamente, portando la durata della procedura anche a due anni.
- Autorizzazione Unica: per impianti con capacità sotto i 300 megawatt (MW), da presentare alla Regione, e per impianti superiori ai 300 MW (compresi quelli off-shore), da presentare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La durata del procedimento varia da 175 giorni, per progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni per i casi più complessi, che richiedono la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale.
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