Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (in seguito alla Legge Finanziaria 2008), dall’1 luglio 2018 arriva anche l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati nei subappalti e per le cessioni di carburante (in seguito alla Legge di Bilancio 2018). Da gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni.
Con il provvedimento dello scorso 30 aprile (e relativo allegato A) e con la Circolare 30/04/2018 n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (…), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (…)”.
Fattura elettronica, cos’è e come funziona
La fattura elettronica (o e-fattura) è un documento informatico, in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI, già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alla PA), e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura elettronica contiene le informazioni stabilite dall’art. 21 del DPR 633/72 oppure, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’art. 21 bis del medesimo DPR, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (nell’allegato si trovano anche tutte le definizioni, le modalità di emissione delle fatture elettroniche, i formati di firme elettroniche e tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione della fatturazione elettronica).
Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “Codice Destinatario” con il codice numerico di 7 cifre e la PEC del cessionario/committente.
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Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura online, un’app e un software da installare sul proprio computer) o con software di mercato. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via PEC, utilizzando le stesse procedure web e app, oppure, previo accreditamento al SdI, tramite un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).
Il Sistema di Interscambio controllerà le informazioni obbligatorie da riportare nella fattura: in caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna e la fattura potrà considerarsi emessa; in caso di esito negativo sarà recapitata invece una ricevuta di scarto la fattura non potrà considerarsi emessa.
Le fatture elettroniche e le note di variazione (trasmesse e ricevute) attraverso il SdI potranno essere conservate utilizzando il servizio di conservazione elettronica messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate dopo aver aderito all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web.
Fatturazione elettronica privati, le regole
Nell’ottica di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e di contrastare le frodi IVA che potrebbero insinuarsi nelle varie fasi della filiera, dall’1 luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica, quindi, non riguarderà solo le prestazioni rese dagli appaltatori nei confronti della PA, ma anche quelle svolte da subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la PA.
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Restano escluse tutte le ulteriori imprese coinvolte nella successiva catena delle subforniture. Si legge infatti nella circolare 30/04/2018 n. 8/E, la norma “troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) ‘diretti’ tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi”.
Nel file dell’e-fattura andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
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Fattura elettronica privati, gli esoneri e le semplificazioni
L’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica (che risulterà quindi facoltativa) e le semplificazioni riguardano:
– Chi applica il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
– Chi applica il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
– Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto IVA che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, o dell’agricoltura, l’emittente potrà completare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia. Stessa semplificazione per il cessionario/committente IVA che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare (né direttamente né tramite un intermediario) i canali standard per la ricezione: troverà le fatture nell’apposita area web riservata.
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