A decorrere dal 31 marzo prossimo qualsivoglia ente della PA non pagherà alcun fornitore se non a fronte di ricezione, tramite l’apposita piattaforma telematica (SDI – Sistema di Interscambio), di una fattura elettronica in formato “FatturaPA”, che deve essere conservata digitalmente per un periodo di 10 anni.
Le ultime chiamate all’appello, con decorrenza 31 marzo 2015, sono le amministrazioni autonome (e, dunque, i comuni) – e ogni altra amministrazione pubblica. Come si evince dal sito www.indicePa.gov le amministrazioni pubbliche in Italia sono oltre 21.000
Si completa così, il lungo percorso tracciato dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall’articolo 10, comma 13-duodecies, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nell’ordinamento l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
I soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica PA
La norma è oramai giunta a regime. Ecco chi deve necessariamente attrezzarsi entro martedì 31 marzo:
– amministrazioni pubbliche che devono emettere fatture a carico di altre amministrazioni pubbliche;
– amministrazioni pubbliche che ricevono fatture dai propri fornitori (pubblici o privati);
– imprese e lavoratori autonomi privati che debbono emettere proprie fatture a carico di amministrazioni pubbliche; ma anche coloro i quali intendono gestire le fatture (emesse e in taluni casi ricevute) in modo elettronico a prescindere dal soggetto (pubblico o privato) destinatario/emittente la fattura;
– operatori professionali del settore (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, associazioni di categoria, intermediari finanziari, etc.) che intendono garantire ai propri clienti il servizio di predisposizione, invio e conservazione delle fatture in formato elettronico. Leggi anche Fatturazione Elettronica, il “come fare” per gli Ordini Professionali.
Fatturazione elettronica PA: casistica
A titolo meramente esemplificativo deve essere gestita tramite fattura elettronica PA:
– il geometra che predispone una perizia per un Comune relativamente ad un terreno da lottizzare;
– l’avvocato che difende un ente pubblico in giudizio;
– un professionista che tiene delle lezioni alla Scuola superiore della PA o alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
– il meccanico che esegue riparazioni alle autovetture della polizia, dei carabinieri o dei VVFF;
– l’impresa di costruzioni che esegue riparazioni su un immobile della Regione;
– la ditta che realizza un impianto di ossigeno in una ASL;
– l’elettricista che esegue il rifacimento dell’impianto elettrico di una comunità montana;
– l’impresa di pulizie che gestisce l’appalto in un ente pubblico;
– il sindaco o revisore di un ente di assistenza sociale;
– una impresa che fornisce materiale di cancelleria ad una cassa di previdenza.
È bene ribadire che laddove la fattura dovesse essere emessa e inoltrata con modalità diverse, la stessa non verrà pagata dal soggetto pubblico. Dunque, le fatture cartacee (cd. analogiche) saranno respinte. È giunto il momento di strutturarsi.
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