Fattura elettronica: come funzionerà?
In ogni caso, come spiegato dallo stesso Maggiore, per chi proprio non ha dimestichezza con l’informatica resta sempre la possibilità di ricorrere all’emissione “differita” cartacea, a norma dell’art. 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972. Sulla base di queste disposizioni è possibile emettere su carta, al momento dell’effettuazione dell’operazione, un documento di trasporto o un altro documento equipollente (quindi comunque con tutti i dati fiscali degli interessati), e poi emettere un’unica fattura riepilogativa delle singole operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni stesse.
I documenti emessi dovranno poi essere consegnati al commercialista al quale spetterà predisporre le fatture elettroniche per conto del cliente e inviarle utilizzando il Sistema di interscambio. Si tratta sicuramente di una semplificazione che può interessare chi emette poche fatture al mese oppure chi utilizza ancora il vecchio bollettario cartaceo e ha già un commercialista che gli cura la contabilità.
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