FAQ Transizione 5.0, dal GSE chiarimenti su: cumulabilità, documentazione e progetti ammissibili

Il primo pacchetto di chiarimenti si concentra su diversi temi, tra i quali la cumulabilità con altre agevolazioni, la documentazione necessaria per la presentazione delle richieste, i progetti ammissibili e le modalità di accesso alle misure

Sono state pubblicate, sulla piattaforma di assistenza clienti del GSE, le prime FAQ condivise tra il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul Piano Transizione 5.0.

Il primo pacchetto di chiarimenti si concentra su diversi temi, tra i quali la cumulabilità con altre agevolazioni, la documentazione necessaria per la presentazione delle richieste, i progetti ammissibili e le modalità di accesso alle misure.

Inoltre, il GSE ha messo a disposizione pillole informative ed ha annunciato la disponibilità futura di un contatore per il monitoraggio delle risorse prenotate.

Riportiamo di seguito alcuni dei chiarimenti pubblicati.

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Indice

Cumulabilità con altre agevolazioni europee

Uno degli aspetti trattato nelle FAQ riguarda la possibilità di cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste da programmi finanziati con risorse dell’Unione Europea. In base al Decreto Ministeriale Transizione 5.0, in linea con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione Europea il 31 maggio 2024, non è consentita la cumulabilità con altre agevolazioni che fanno parte di programmi o strumenti finanziati a livello europeo.

Ad esempio, non è possibile cumulare il credito d’imposta con misure finanziate o cofinanziate dai seguenti fondi:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
  • Fondo sociale europeo + (FSE+)
  • Fondo per la transizione giusta (JTF)
  • Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  • Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Questo implica che gli operatori dovranno valutare attentamente le fonti di finanziamento e verificare che le agevolazioni richieste non siano sovrapponibili con risorse europee.

Credito d’imposta e cumulabilità con agevolazioni nazionali

Nonostante le limitazioni sopra menzionate, il DM Transizione 5.0 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, purché si riferiscano agli stessi costi. Tuttavia, esistono delle condizioni: la somma delle agevolazioni non deve superare il costo sostenuto dall’impresa.

Non è consentita la cumulabilità con gli incentivi esistenti di seguito indicati:

  • il credito d’imposta Transizione 4.0;
  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) (art. 13 del DL 60/2024).

Documentazione e progetti ammissibili

Per quanto riguarda la documentazione necessaria, il GSE e il Ministero delle Imprese hanno fornito dettagli specifici sulle modalità di presentazione delle richieste per accedere alle agevolazioni. Tra i requisiti principali vi sono la necessità di presentare una dettagliata documentazione tecnica ed economica che giustifichi l’investimento e ne dimostri la coerenza con le finalità dell’incentivo.
 
Inoltre, sono stati delineati i criteri di ammissibilità per i progetti. Tra gli investimenti ammessi, particolare attenzione è stata posta sugli interventi relativi all’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

I progetti ammissibili

I progetti ammissibili nell’ambito della misura Transizione 5.0 includono investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Gli investimenti devono riguardare beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, interconnessi ai sistemi aziendali o alla rete di fornitura (Allegato A alla legge 232/2016), e beni immateriali nuovi, come software per la gestione dell’energia e dell’efficienza energetica (Allegato B alla legge 232/2016).

Sono ammissibili anche investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, esclusi impianti a biomassa e spese per formazione nelle tecnologie digitali ed energetiche, entro il 10% dell’investimento (fino a 300 mila euro).

Tuttavia, alcune esclusioni riguardano beni come veicoli, fabbricati, beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, e interventi che violano il principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente (DNSH).

Impianti fotovoltaici

Tra i progetti ammissibili rientrano anche gli impianti fotovoltaici, ma solo se i moduli utilizzati sono iscritti a un registro specifico, come previsto dal Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181. In attesa della formazione del registro, possono essere agevolati impianti che utilizzano moduli che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
 
È prevista una maggiorazione del 120% per moduli con efficienza pari o superiore al 23,5%, e del 140% per moduli bifacciali con efficienza superiore al 24%. Tuttavia, per beneficiare di queste maggiorazioni, sia i moduli che le celle devono essere prodotti all’interno dell’Unione Europea.

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