Eolico off shore, il CdS si pronuncia sull’impatto paesaggistico

A livello normativo, il concetto dipaesaggio” viene riportato dall’art. 131 del d.lgs. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove con detto termine si deve intendere “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.

Si tratta di una definizione piuttosto ampia e articolata, in cui quel concetto giuridico può venire di volta in volta fissato sulla base di una sorta di sommatoria di componenti naturali ed antropici, presenti su un determinato territorio, da valutare tutti insieme, in rapporto, naturalmente, al territorio stesso.

In una recente sentenza (Consiglio di Stato, n.  1674/2013) la giurisprudenza amministrativa, in una vicenda relativa all’installazione di impianti eolici off-shore, ha posto alla base di una sua decisione un concetto di paesaggio alquanto ampio, che vale la pena di segnalare.

La menzionata vicenda riguardava la realizzazione di un parco eolico in mezzo al mare, alla distanza di 5 km ca.  dalla costa. Nello specifico, uno dei dubbi posti all’attenzione dei magistrati è stato proprio quello di capire se la collocazione a quella distanza dalla costa potesse inficiare sul vincolo paesaggistico (nell’ambito della VIA), se cioè quell’impianto, posto così lontano dalla costa, andasse comunque ad impattare sul paesaggio nel quale era collocato.

In questo caso, i giudici hanno precisato che quando il procedimento di VIA, riguarda il progetto di opere da realizzare in un tratto marino, nel corso del procedimento va in ogni caso valutata la visibilità che dalla costa si avrebbe dell’impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo (statale o regionale) o di una legge (statale o regionale), che abbia preso specificamente in considerazione il medesimo tratto di mare.

Pertanto, “anche se nell’atto di imposizione del vincolo paesaggistico non è esplicitamente preso in considerazione il rapporto visivo tra la costa ed il mare (per l’ovvietà di tale rapporto), ugualmente va coinvolta l’autorità competente alla gestione del medesimo vincolo, quando vi sia un progetto volto a realizzare opere visibili dal tratto di costa tutelato”.

Paolo Costantino

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