È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la legge regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 sulla semplificazione della disciplina edilizia (scarica il testo della LR 15/2013).
L’aspetto di principale innovazione della legge regionale 15/2013 è costituito dalla sostituzione della SCIA alla DIA, come titolo abilitativo della maggior parte degli interventi edilizi (sostanzialmente di tutti quelli sul patrimonio edilizio esistente e delle nuove costruzioni puntualmente disciplinate dalla pianificazione urbanistica).
La SCIA consente l’avvio dei lavori nel momento della presentazione della comunicazione. Ciò comporta una rilevante modifica sia del modo di operare della PA, che deve svolgere la propria funzione di controllo a lavori già iniziati, sia del ruolo e della responsabilità del committente e dei professionisti, chiamati ad assumersi pienamente la responsabilità della legittimità degli interventi
La nuova disciplina degli interventi edilizi si applica agli interventi edilizi costituenti “attività edilizia libera” (art. 7 della LR n. 15 del 20013) e ai procedimenti abilitativi edilizi (SCIA e permesso di costruire) che saranno avviati dal 28 settembre 2013 (art. 61 LR n. 15/2013).
Consulta la tabella sinottica della nuova disciplina degli interventi edilizi in Emilia Romagna
Le novità principali della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 sulla semplificazione edilizia
1. Sportello unico per l’edilizia.
Rafforzato il compito dello sportello unico per l’edilizia (SUE) di interlocutore primario del cittadino, non solo nei procedimenti abilitativi e nell’esercizio della funzione di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, ma anche per supportarlo nella definizione degli interventi ammissibili e in fase di progettazione degli interventi.
2. Riduzione dei titoli abilitativi edilizi.
Nell’ottica della semplificazione e standardizzazione dei procedimenti abilitativi, la legge ha previsto due soli titoli edilizi, la SCIA e il permesso di costruire.
3. Estensione degli interventi di attività edilizia libera.
4. Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi.
5. Standardizzazione dell’attività edilizia e semplificazione della documentazione da allegare.
Una rilevante semplificazione del procedimento edilizio è prevista attraverso la definizione, preventiva ed uniforme per tutto il territorio regionale, della modulistica e della documentazione da allegare ai titoli abilitativi.
6. Ampliamento delle varianti in corso d’opera da regolarizzare alla fine dei lavori.
7. Immediato utilizzo degli immobili e l’agibilità parziale riferita a porzioni dell’intervento.
La legge introduce la possibilità di usare l’immobile in pendenza del procedimento di verifica della sua agibilità, in analogia con la disposizione prevista in materia di insediamenti produttivi (leggi anche Ammessa l’Agibilità frazionata degli edifici con il Decreto del Fare).
8. Semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate.
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