Uno degli emendamenti alla Manovra del Governo Monti colpisce in modo severo il settore agricolo: viene introdotta l’imposta municipale su tutti gli immobili agricoli, da sempre esclusi dalle imposizioni. Tutti i fabbricati rurali dovranno essere iscritti al catasto entro il 30 novembre 2012.
Nell’articolo 13 del d.l. 201/2011 era introdotta l’imposta municipale, con base imponibile che corrispondeva al valore catastale degli immobili. La norma originale comprende anche i fabbricati strumentali alle attività legate all’agricoltura (di cui all’articolo del d.l. 557/1993) e li assoggetta all’aliquota del 2 per mille. Le abitazioni già iscritte devono ritenersi assoggettate all’imposta.
Cosa cambia?
L’emendamento aggiunge che occorre dichiarare tutti i fabbricati rurali seguendo la procedura del d.m. 19 aprile 1994/71 ed estende l’obbligo (riportato nel d.m. 28/1998) che riguardava solo i nuovi fabbricati, quelli ristrutturati o trasferiti. Per determinare la base imponibile occorre assumere la rendita di unità simili già in catasto. L’imposta sarà a titolo di acconto. Il conguaglio sarà riscosso su richiesta dei Comuni dopo l’attribuzione della rendita catastale.
Vengono inoltre cancellate le disposizioni del d.l. 70/2011 che attribuiva la natura rurale solo alle case e alle costruzioni strumentali iscritte rispettivamente nelle categorie A6 e D10 del catasto. Fino alla conversione in legge del decreto 201/2011 le domande presentate dopo il 30 settembre 2011 (scadenza fissata dal d.l. 76/2011 e prorogata originariamente dal d.l. 201 al 30 settembre 2012 – un altro emendamento in discussione proroga la scadenza al 1° gennaio 2012) producono effetti legati ai requisiti di ruralità (vale a dire tasse zero).
Il mancato accatastamento compromette gli effetti retroattivi: la natura di fabbricato rurale (categorie A6 e D10) rimane in vigore fino al 1° gennaio 2012 e chi non ha risolto l’eventuale contenzioso Ici non può farlo variando la categoria catastale.
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