Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 maggio 2024, pubblicato lo scorso 17 luglio sul portale istituzionale “lavoro.gov.it – Notizie”, ha confermato per l’anno corrente all’11,50% la percentuale di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.
La misura ha il merito di abbattere l’ammontare dei contributi dovuti all’Inps, diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
In cosa consiste il Bonus per il settore edile?
L’agevolazione in parola si concretizza in una riduzione dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, (eccezion fatta per i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dovuti per gli operai occupati a tempo pieno (orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali). Di conseguenza, il Bonus non spetta per i dipendenti a tempo parziale. Sono altresì esclusi i lavoratori per i quali operano specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
L’operatività della misura è subordinata all’emanazione di un apposito decreto ministeriale, il cui compito è fissare la percentuale di abbattimento dei contributi.
Con il Decreto direttoriale del 16 maggio 2024 la percentuale di riduzione dei contributi carico azienda è stata fissata, per l’anno corrente, all’11,50%.
In aggiunta ai contributi FPLD l’agevolazione non si applica sul contributo integrativo (pari allo 0,30%) destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
A chi spetta lo sgravio?
Previo invio di apposita istanza all’Inps hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro che:
- hanno iscritto gli operai alla Cassa edile;
- sono in regola con il versamento dei contributi;
- rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali;
e sono altresì classificati nei settori Inps:
- industria, in possesso dei codici statistici contributivi (CSC) da 11301 a 11305;
- artigianato, identificati con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Non rappresentano attività edili in senso stretto e, di conseguenza, sono escluse dal Bonus le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, identificate dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308 accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P.
Condizioni di accesso al beneficio
Il legittimo accesso al Bonus è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto statuito dall’articolo 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, che impone a tutti i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 numero 338, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Come accedere alla misura
I datori di lavoro che intendono beneficiare della riduzione dei contributi sono tenuti a trasmettere all’Inps un’apposita domanda telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente” del sito inps.it, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le realtà che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sono ammesse allo sgravio vengono identificate dal codice autorizzazione “7N” e possono esporre la riduzione contributiva nel flusso UniEmens.
L’esito della domanda è visualizzabile sempre all’interno del Cassetto previdenziale.
Da ultimo, come ricordato dall’Inps nella Circolare del 17 gennaio 2024 numero 13 nel caso in cui “dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite”.
Entro quando inviare le domande di sgravio?
Le domande di sgravio dovranno essere trasmesse all’Inps entro la data che sarà comunicata dall’Istituto stesso con apposita circolare/messaggio.
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