Le imprese minori sono obbligate a certificare le spese sostenute tramite un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico per poter beneficiare del diritto alla detrazione fiscale, ovvero all’ecobonus o al sismabonus. Tale diritto scatta nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico. È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 46/2018 diffusa il 22 ottobre.
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Ecobonus e sismabonus, bonifico anche nel caso di contabilità ordinaria
L’Agenzia delle entrate ha motivato e confermato il concetto della mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600 del 1973 alla disciplina delle detrazioni ammesse in relazione al risparmio energetico (ecobonus) e all’adeguamento sismico dei fabbricati (sismabonus). Quindi, le imprese minori che adottano il regime di cassa, per beneficiare delle detrazioni inerenti alla riqualificazione energetica e al miglioramento antisismico degli edifici, hanno l’onere di regolare i pagamenti per le spese inerenti gli interventi effettuati, tramite bonifico bancario o postale, anche nel caso in cui abbiano scelto la contabilità ordinaria.
Ecobonus e sismabonus, per soggetti titolari di reddito d’impresa
Il parere dell’Agenzia dell’Entrate parte dal presupposto che le norme che hanno introdotto e che attualmente regolamentano le detrazioni per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti prevedono che possono usufruire dei bonus anche i soggetti titolari di reddito di impresa.
Con riferimento specifico ai metodi di pagamento richiesti per fruire dei bonus relativi agli interventi di riqualificazione energetica, “la circolare n.7/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che “i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (articolo 4 del DM del 2007)”, mentre ciò non è obbligatorio per i soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali il reddito è stabilito sulla base del “principio di competenza” non avendo rilevanza il momento dell’effettivo pagamento della spesa.
E per quanto riguarda le detrazioni per interventi antisismici, il DM del 1998 prevede che per sono ammesse a condizione che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Ecobonus e sismabonus per imprese minori
Per quanto concerne gli imprenditori minori invece, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata è basato sul criterio di cassa, a meno che non adottino l’opzione della tenuta della contabilità ordinaria. La circolare 11/E del 13 aprile 2017 prevede altresì che “nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, si ritengono applicabili i chiarimenti resi in merito all’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti e le spese “sostenute” nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, attesa l’analogia di formulazione tra il nuovo comma 1 dell’articolo 66 del TUIR e il comma 1 dell’articolo 54 dello stesso testo unico.” Nel caso particolare di pagamento tramite bonifico, le spese vanno considerate effettuate nel momento in cui il denaro è uscito dalla disponibilità dell’imprenditore. È inoltre attribuita l’eventuale possibilità agli imprenditori minori di servirsi dei registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, adottando un’opzione a loro concessa vincolante per almeno un triennio, che consente loro di non annotare a fine anno i mancati incassi e pagamenti e avvalorando una presunzione legale secondo la quale il ricavo si considera incassato, e la spesa pagata nel momento della registrazione contabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In effetti, si realizza un regime misto, in quanto alcune componenti seguono le regole della competenza, ma ciò non incide sulle modalità di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori che resta legato al principio di cassa.
Considerate queste premesse, rimane l’obbligo per le imprese minori di documentare le spese mediante un mezzo di pagamento tracciabile quale è il bonifico con le caratteristiche stabilite dai DM del 1998 e del 2007, prescindendo dall’avere o meno esercitata l’opzione di cui al comma 5 dell’art. 18 del DPR 600 del 1973 e pertanto il diritto alla detrazione fiscale scatta nell’anno nel corso del quale è stato pagato il bonifico medesimo.
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Lisa De Simone | 2018 Maggioli Editore
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