A chiarire ancora una volta i dubbi relativi al funzionamento dell’Ecobonus, è Agenzia delle Entrate con la risposta n. 481 del 13 novembre 2019.
Il tema è la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013).
Cessione Ecobonus, ecco come funziona
Citiamo il quesito dell’istante, che «chiede chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici. In particolare chiede se possa acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un’unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino (art. 14, comma 2-ter delD.L. n. 63 del 2013)».
Secondo l’istante, i cessionari del credito possono essere più persone, e la cessione del bonus è possibile soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di comproprietari di un’unità immobiliare facente parte di un condominio.
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Il parere di Entrate
L’Agenzia specifica che il seguente parere viene fornito nel presupposto (non verificato) che gli interventi siano effettivamente detraibili (per tipologia di interventi eseguiti e per sussistenza delle condizioni per l’applicazione), che le spese sostenute rientrino tra quelle per le quali è possibile cedere il credito (Ecobonus) e che gli atti, i fatti e gli elementi rappresentati, siano completi, veritieri e di concreta realizzazione.
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Con riferimento ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parerereso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali. Oppure, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, potrà essere ceduta nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, dei soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 «il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, […] per la quota a lui imputabile». Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce che «il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile».
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Dunque la detrazione è cedibile a un unico soggetto?
L’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).
Nel caso rappresentato dall’istante, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
Il condomino (cessionario) una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempre che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (cfr. circ. n. 11 del 2018 cit.).
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