Ecobonus 65% e caldaie a biomassa: l’ENEA ha appena aggiornato il vademecum all’interno del quale sono elencati i requisiti tecnici richiesti e la documentazione da approntare per fruire correttamente delle detrazioni fiscali per interventi su impianti termici.
Si rammenta infatti che l’ENEA ha il compito di gestire le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente fin dalla loro istituzione, avvenuta con la legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e detiene l’incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell’ordine del conseguimento del risparmio energetico.
L’Agenzia ha preparato diverse schede riepilogative al fine di dare un ausilio ad utenti e professionisti nell’usufruire delle detrazioni fiscali relative all’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica. Particolare interesse riveste in questo momento la scheda relativa ai requisiti tecnici richiesti e alla documentazione necessaria per le caldaie a biomassa, recentemente aggiornata.
Per i suggerimenti dell’ENEA in materia di schermature solari consulta il nostro recente articolo intitolato Schermature solari: le 4 cose da sapere sull’applicazione dell’Ecobonus 65%.
All’interno del vademecum vengono suggerite le mosse da intraprendere per usufruire delle detrazioni per lavori relativi alle caldaie a biomassa: tra i requisiti tecnici specifici, all’interno del vademecum si afferma che l’intervento “deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08”. I requisiti vengono elencati con precisione, tra di essi segnaliamo:
– un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;
– il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006;
– conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato;
– per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C.
All’interno del documento redatto dall’ENEA (scaricalo qui) sono riportati puntualmente tutti gli estremi normativi (legislativi e relativi alle norme tecniche) oltre all’elenco di tutte le altre opere agevolabili (in cui affiora anche la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente) e la documentazione necessaria.
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