Ecobonus 2026, riapre portale ENEA: riepilogo di aliquote, massimali di detrazione e regole per il calcolo del tetto di spesa

Dal 22 gennaio è possibile trasmettere a ENEA i dati dei lavori che beneficiano dell’Ecobonus: un riepilogo delle regole, con esempi per il calcolo del tetto di spesa (che varia a seconda degli interventi effettuati).

Lisa De Simone 27/01/26
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Aperto dal 22 gennaio 2026 il sito ENEA per la trasmissione delle schede relative ai lavori che beneficiano dell’Ecobonus. La documentazione deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal collaudo. Le legge di Bilancio, come sappiamo, ha prorogato le detrazioni per il 2026 con aliquota del 50% per gli interventi sulla prima casa e del 36% per gli altri immobili.

Come precisato da ENEA, il conteggio dei 90 giorni decorre dal 22 gennaio 2026 per gli interventi conclusi tra il 1° e il 22 gennaio 2026, e sempre dal 22 gennaio per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. Chi avesse saltato le scadenze per lavori conclusi lo scorso anno potrà mettersi in regola ricorrendo alla “remissione in bonis“: occorre inviare la comunicazione e pagare la sanzione di 250 euro prima di presentare la prossima dichiarazione dei redditi, pena il rischio di contestazioni dell’agevolazione.  

L’anno scorso, l’Agenzia delle entrate ha spiegato come comportarsi per le spese Ecobonus alla luce delle novità sul taglio delle aliquote con la circolare 8/E (scaricabile a fine articolo) . Facciamo un riepilogo.

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Addio al 65% per tutti gli interventi di Ecobonus

L’Ecobonus nel 2025 ha subito una profonda trasformazione, con la riduzione generalizzata delle aliquote di detrazione dal 65% al 36% in generale, con la possibilità di accedere al 50% solo per gli interventi sull’abitazione di residenza. Restano invece esclusi dalla maggiorazione i familiari conviventi e i detentori dell’immobile, come locatari o comodatari, che possono applicare solo l’aliquota base del 36%.
 
Le aliquote ridotte, come ricorda la circolare, si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli avviati nel 2024, per quanto riguarda le spese da sostenere nel 2025. Sono però confermate le detrazioni massime che si possono ottenere, una situazione che comporta che la spesa possa essere tanto più elevata quanto più è limitata l’aliquota di detrazione.

Detrazione massima invariata e massimali di spesa

Un aspetto fondamentale evidenziato dalla Circolare riguarda infatti la stabilità dei massimali di detrazione, che restano confermati in relazione ai singoli interventi sulla base delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto 63/2013.

I limiti consolidati per quanto riguarda l’importo massimo della detrazione ottenibile restano quindi:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale;
  • 60.000 euro per gli interventi di coibentazione;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • 60.000 euro per l’installazione di schermature solari;
  • 30.000 euro per la sostituzione di pompe di calore;
  • 30.000 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri ibridi (vedi impianti ammessi nel 2025);
  • 30.000 euro per l’installazione di impianti a biomasse combustibili;
  • 100.000 euro per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

Chiaramente con la riduzione delle aliquote il tetto di spesa cambia, ed è pari al doppio dell’importo della detrazione per chi fa interventi sulla prima casa, e quasi al triplo per chi invece applica l’aliquota del 36%.

Lavori avviati e spese ancora da sostenere

Ecco gli esempi forniti dalle Entrate per chi ha avviato lavori nel 2024 e ha spese ancora da sostenere
Contribuente che al 31 dicembre 2024 ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nell’Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio (aliquota pari al 65% lo scorso anno, con un limite di detrazione pari a 100.000 euro confermato anche per quest’anno). Se nel 2024 ha speso già 75.000 euro, nel 2025, può portare in detrazione con riferimento al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65% di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 142.361 euro nel caso in cui si tratti di seconda casa con una percentuale del 36%. In pratica si deve fare questo conteggio: (51.250 euro x 100)/36.

Per lo stesso contribuente proprietario di abitazione principale, i calcoli cambiano significativamente: in questo caso infatti si può portare in detrazione in relazione al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro, a fronte dell’aliquota del 50% ulteriori spese pari a 102.500 euro (51.250 euro x 100)/50. In pratica il proprietario di abitazione principale ha a disposizione un massimale di spesa inferiore di quasi 40.000 euro.

Ulteriore taglio nel 2027

Per chi sta valutando investimenti in efficienza energetica, non va comunque dimenticato che le spese sostenute nel 2025 e 2026 beneficiano di aliquote più favorevoli rispetto a quelle che entreranno a regime nel 2027: l’aliquota del 36% sarà infatti ammessa solo per le prime case, mentre per gli altri interventi è destinata a ridursi al 30%, salvo ovviamente modifiche nell’ambito della legge di Bilancio per il 2027.

Portale ENEA, nessun obbligo per il bonus casa

Tornando al portale ENEA, vale la pena di ricordare che è possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE. In ogni caso la comunicazione non è obbligatoria per gli interventi che accedono al bonus casa, come indicato dall’Agenzia delle entrate fin dal 2019, e come riportato anche nelle istruzioni alla compilazione del 730 e del modello Redditi, anche se il riferimento non è stato eliminato dal portale dell’ENEA.

Scarica qui la circolare Entrate in PDF

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