DURC, vale solo se acquisito d’ufficio dalla p.a.

Nuove regole per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), arrivano con la legge 4 aprile 2012, n. 35, successivamente definite dall’INPS, con la Circolare n. 98 del 17 luglio 2012, per eliminare definitivamente le irregolarità contributive derivanti da duplicati e falsi documenti di attestazione.

Non sarà più l’impresa a dover fornire il documento unico di regolarità contributiva per l’esecuzione dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, ma dovrà essere l’amministrazione pubblica ad acquisire direttamente tale documento, con le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

D’altra parte, il Testo Unico sul procedimento amministrativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

La disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

In tale ambito, quindi, il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.

Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva debba essere richiesto dalla pubblica amministrazione e rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve essere apposta obbligatoriamente la dicitura:
“Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

Mentre nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questi specifici casi il privato potrà richiedere alla pubblica amministrazione il rilascio del DURC che dovrà contenere, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione ha individuato in modo chiaro ed univoco, con la Circolare n. 6/2012 e con la successiva n. 98/2012, il carattere certificativo del DURC, in quanto ricomprende tutte le caratteristiche previste dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La citata circolare n. 6 del 2012, qualifica il DURC “una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela di falso”.

Altra conferma della natura certificativa attribuita al DURC viene riscontrata nel 1° comma, dell’art. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale stabilisce che: “per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

L’articolo 44-bis del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000, introdotto dall’art. 15, comma 1, legge 183/2011, ha stabilito che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

La disciplina dei lavori pubblici dispone che l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere tale documento.

Le imprese interessate possono verificare l’inoltro della richiesta di documento unico di regolarità contributiva da parte delle pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito:
www.sportellounicoprevidenziale.it

Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la sopra citata Circolare n. 6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare il servizio on line dello sportello unico previdenziale, mediante posta elettronica certificata (PEC), in quanto con tale modalità si determinano significativi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento di acquisizione d’Ufficio del DURC.

Mario Di Nicola

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