A seguito della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2012, (vedi articolo “DURC irregolare e intervento sostitutivo della Stazione appaltante. I chiarimenti del Ministero“) l’Inail ha emanato la nota n. 2029 del 21 marzo 2012, con alcune precisazioni sul procedimento per il pagamento da parte della stazione appaltante delle inadempienze contributive dell’operatore economico.
Nel documento l’Inail spiega che, ai fini dell’applicazione dell’intervento sostitutivo:
– l’inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato “operatore economico“, termine con cui si intende qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all’obbligo assicurativo nei confronti di INAIL ed INPS3 e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile;
– il termine “contratto pubblico” comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.
Sulla procedura da seguire l’Istituto precisa che, ricevuto il Durc attestante l’irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla sede Inail che ha accertato l’inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, e la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
La comunicazione deve essere effettuata con un facsimile appositamente predisposto, con l’indicazione dell’importo che intende versare all’Inail.
L’Istituto dovrà a questo punto verificare l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata e comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice Iban.
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