Ancora novità per il DURC. La scorsa settimana l’Inps ha diramato una circolare con nuove istruzioni operative sul tema dell’intervento sostitutivo da parte della Stazione Appaltante (SA) in caso di DURC irregolare dell’appaltatore o del subappaltatore, come previsto dall’art. 4 del d.P.R. 207/2010 (circolare Inps n. 54 del 13 aprile 2012).
Le nuove indicazioni seguono quelle di fine marzo rilasciate, sempre sullo stesso tema, dall’Inail (leggi anche DURC, nota Inail sull’intervento sostitutivo della stazione appaltante).
Con l’intervento sostitutivo, la procedura comporta il pagamento diretto nei confronti degli istituti previdenziali e delle casse edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sarà svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale.
Una sintesi delle istruzioni operative
Comunicazione preventiva
Ogni qualvolta il responsabile dei lavoro acquisisca un DURC irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volontà di intervenire per posta elettronica certificata alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando l’importo che si intende versare.
Versamento dei crediti
Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato successivamente, secondo le modalità previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore nei confronti dell’Inps.
A tal proposito, l’Inpsche l’Agenzia delle Entrate, (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34 del 12 aprile 2012), ha disposto l’integrazione della “tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l’intervento sostitutivo.
L’Inps prosegue precisando che la compilazione della detta sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.
Per uniformare le modalità dell’intervento sostitutivo, l’Inps ha predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all’effettuazione di tale intervento, tra le quali l’eventuale conferma o variazione dell’importo e le modalità di compilazione del modello F24.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante PEC o email all’Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.
Ulteriori istruzioni
Prima dell’emissione del DURC irregolare, il contribuente deve essere inviato a regolarizzare, in base all’art. 7, co. 3 del d.m. 24 ottobre 2012, entro i successivi 15 giorni.
Tenuto conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del DURC, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia ridotto, al seguito del pagamento del contribuente di partite di credito maturate successivamente all’emissione del DURC.
Alla luce di ciò, l’operatore Inps, una volta ricevuto il modello relativo alla comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:
– verificare l’attuale posizione debitoria del contribuente;
– definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
– trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i dati relativi all’espletamento del corretto intervento.
Ricordiamo infine una recente sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce quando un’irregolarità rilevata nel DURC sia da considerarsi grave o meno, ai fini dell’esclusione dalla gare (leggi anche DURC irregolare, il CdS si pronuncia sulla questione della gravità).
Fonte Ance
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