La Circolare del 5 marzo 2024 numero 4 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si è preoccupata di fornire una serie di chiarimenti in merito alle novità sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotte dal cosiddetto Decreto PNRR, approvato con D.L. 2 marzo 2024 numero 19.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
La normativa ante modifiche Decreto PNRR
Prima delle modifiche operate dal Decreto PNRR la normativa sul DURC (rappresentata dall’articolo 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006 numero 296) disponeva che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Restano fermi, ancora il comma 1175, gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Decreto PNRR e la modifica al comma 1175
Il Decreto PNRR contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” grazie all’articolo 29, comma 1, ha ritoccato la normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La prima novità introdotta dal Decreto PNRR riguarda il citato comma 1175 della Legge numero 296/2006 tramite il quale si subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro, al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e l’osservanza degli accordi e contratti collettivi.
Sul punto, il D.L. aggiunge la previsione che il datore di lavoro non deve essere incorso in violazioni “in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi”.
La modifica, come sottolineato dalla Circolare numero 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, rafforza “le condizioni per la fruizione dei benefici” affidando “ad un ulteriore decreto attuativo l’individuazione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nelle more dell’adozione del citato D.M. le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono quelle di cui all’allegato A al Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.
Introdotto il comma 1175-bis
Come sottolinea la Fondazione Studi la “più importante novità introdotta dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024 è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175-bis”.
Quest’ultimo prevede che resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma precedente, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può eccedere, conclude il comma 1175-bis, il doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.
Regolarizzazione postuma
Il nuovo comma 1175-bis disciplina innanzitutto, al primo periodo, la possibilità di regolarizzare le violazioni in maniera postuma, anche nell’ipotesi in cui siano state già accertate dagli organi di vigilanza. Si tratta, ha sottolineato la Fondazione Studi, di una “disposizione di grande importanza” che modifica “l’applicazione del comma 1175 superando le criticità emerse finora in sede di ispettiva”.
I CDL richiamano infatti la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro numero 3/2017 e la Nota numero 155/2017, con cui l’INL ha precisato che le violazioni degli altri obblighi di legge, non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo. Come anticipato, la disposizione consente di regolarizzare gli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché le violazioni di cui al comma 1175, anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza.
La possibilità appena descritta è ammessa entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Gli organi di vigilanza, pertanto, nel momento in cui accertano una violazione, adottano nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, numero 124, assegnando il termine per la regolarizzazione. Quest’ultima costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo, in ordine alla violazione accertata e successivamente regolarizzata dal trasgressore.
Limite al recupero dei benefici
Il secondo periodo del comma 1175-bis prevede, in caso di sanzioni amministrative accertate dagli organi di vigilanza, non regolarizzabili, l’introduzione di un limite all’ammontare delle agevolazioni che possono formare oggetto di recupero.
Ricorrendo tale ipotesi, precisa la Fondazione Studi, il recupero “dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione”.
In definitiva, l’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, è chiamato ad effettuare in via preliminare una verifica per capire se l’importo risulta superiore al doppio della somma sanzionata oggetto di verbalizzazione.
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