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La norma è in vigore dal 22 settembre 2022 e integra l’art. 6 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” in tema di attività edilizia libera, consentendo così di eseguire senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.
Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni che devono sussistere affinché una vetrata possa rientrare nelle VEPA e se ci sono delle limitazioni qualora l’istallazione debba essere fatta in condominio.
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Vetrate, logge e balconi: le definizioni
Una vetrata panoramica amovibile è così definita se è in grado di assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.
ANCE specifica inoltre che questo tipo di vetrate riguarda balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio e ricorda che il Regolamento Edilizio Tipo definisce:
- il balcone come: “Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” e
- la loggia come “Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni” (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37).
Pertanto, dovrebbero rientrare nella definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti. Con riferimento a questi ultimi sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale.
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Rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali
Nel documento ANCE si legge che precisi limiti o condizioni all’installazione delle VEPA potrebbero derivare dai regolamenti condominiali. Fatti salvi quelli di più recente adozione che potrebbero contenere indicazioni specifiche sulle vetrate panoramiche, occorre verificare, in generale, se il regolamento condominiale preveda particolari limitazioni alla possibilità per i condomini di alterare in qualche modo il prospetto dell’edificio (si evidenzia che in alcuni regolamenti sono previste, ad esempio, indicazioni anche per il montaggio delle tende da sole oppure per la forma e il colore delle grate di sicurezza).
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Tuttavia, come ha rilevato la giurisprudenza, deve trattarsi di prescrizioni chiaramente individuate. Infatti, “In tema di condominio, i divieti ed i limiti di uso e destinazione delle cose di proprietà individuale possono essere previsti nel regolamento sia mediante elencazione delle attività vietate, sia attraverso un riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare. In ogni caso, tuttavia, è necessario che tali limiti risultino da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, ossia non suscettibile di dar luogo a incertezze (nel caso di specie il giudice ha ritenuto che la previsione del divieto di eseguire interventi su balconi e terrazzi di proprietà esclusiva che potessero nuocere all’estetica dell’edificio o risultare molesti ai vicini contenuta in un regolamento condominiale non fosse idonea a soddisfare il requisito di sufficiente specificità)” (Corte appello Genova, sez. II, 28/01/2022, n.93).
In assenza di prescrizioni specifiche e trattandosi di interventi che di per sé non sono lesivi del decoro architettonico, non si ritiene applicabile l’articolo 1122 c.c. che prevede che debba essere data preventiva informazione all’amministratore di condominio. Ciò non toglie che per evitare eventuali contestazioni la comunicazione possa essere ugualmente inviata ma senza che sia necessaria al riguardo una specifica autorizzazione.
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Foto:iStock.com/runna10
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