L’articolo 95, comma 2 del codice prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedano all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questa condizione include anche delle eccezioni (soprattutto per affidamenti sotto-soglia) che contemplano la possibilità di applicazione anche del criterio del minor prezzo.
Vediamo in dettaglio tutte le altre novità e cosa ha cambiato lo Sblocca Cantieri.
Sblocca Cantieri e contratti sotto soglia, ecco le novità
Il nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 36 del codice dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019 prescrive che (con esclusione degli affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – v. articolo 95, comma 3 del codice), le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questa prescrizione comporta, pertanto, che l’applicazione del criterio del minor prezzo prevista dal nuovo comma e relativa agli affidamenti sotto-soglia, non impedisca alla stazione appaltante, senza fornire alcuna motivazione, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per tutti gli affidamenti sotto-soglia di lavori, servizi e forniture con le sole esclusioni già indicate.
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Per quanto riguarda le esclusioni (i casi in cui l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria indipendentemente dalla soglia), all’articolo 95, comma 3 del codice è stata aggiunta una terza fattispecie (lettera b-bis) di contratti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituita dai servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.
Pertanto le tre condizioni specificate dall’articolo 95, comma 3 del codice e per le quali l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatorio sempre, sono:
– i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
– i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
– i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Criteri di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia
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E i contratti sopra soglia?
Per quanto riguarda il criterio di affidamento dei contratti pubblici sopra–soglia, l’articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 specifica, come già richiamato all’inizio del presente paragrafo, che il criterio di aggiudicazione degli appalti è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi, con esclusione delle eccezioni previste e analizzate per i contratti sotto-soglia o per specifiche tipologie di affidamento, nel caso dei contratti di lavori, servizi e forniture sopra-soglia il criterio applicabile risulta essere solo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Unica eccezione è costituita dai servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, per i quali può essere applicato il criterio del minor prezzo anche per affidamenti sopra soglia.
Criteri di affidamento per lavori, servizi e forniture sopra soglia
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Marco Agliata | 2019 Maggioli Editore
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