Vanno rispettati i 10 metri per le distanze tra fabbricati con finestre anche se uno dei due edifici è dentro un piano particolareggiato: è la sentenza della Cassazione n. 26354/2017 che lo dice, costringendo ad arretrare la costruzione più recente.
Il Dm 1444/1968 impone i 10 metri per i nuovi edifici nelle zone diverse dalla A (centro storico), prevendendo l’unica eccezione per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. In quel caso infatti prevale il disegno del piano di dettaglio. Nei centri storici, l’articolo 9 del Dm prevede la possibilità di mantenere le distanze preesistenti, in caso di risanamento conservativo e ristrutturazione. Per le nuove costruzioni, fuori dai centri storici, la distanza dovrà essere sempre di 10 metri. Non si può parlare di un’adesione implicita di edifici esterni al piano di dettaglio perché bisogna considerare il perimetro grafico del piano particolareggiato.
Distanze tra edifici: interpretazioni allargate
Un modo per sottrarsi alle distanze del Dm 1444 è possibile da quando l’articolo 2-bis del Dpr 380/2001 permette alle Regioni di derogare ridisegnando le aree territoriali. Ci sono poi altre sentenze che ammorbidiscono l’interpretazione del Dm 1444. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato 4337/2017 intende per nuova costruzione gli edifici costruiti per la prima volta e non quelli demoliti e ricostruiti, per i quali non avrebbe senso prescrivere distanze diverse. La sentenza è stata criticata in quanto artificio dal Tar Toscana (sentenza 260/2017) e dal Consiglio di Stato (4728/2017) perchè l’immobile demolito viene ricostruito e spostato, oppure vengono realizzati nuovi volumi.
La nuova sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che i 10 metri per le distanze tra fabbricati con finestre vanno rispettae anche se uno dei due edifici è dentro un piano particolareggiato.
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