Distanze in edilizia: le regole per le canne fumarie in condominio

Nuova recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema delle distanze in edilizia, che definisce i termini per l’installazione di canne fumarie in edifici condominiali: al centro dell’analisi il rapporto tra decoro architettonico e regolamento di condominio.

 

Si aggiunge un nuovo importante tassello al tema delle distanze in edilizia grazie alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4936 dello scorso 30 gennaio ha chiarito un punto importante: l’installazione di una canna fumaria in un condominio è sempre ammessa, se il regolamento non specifica requisiti specifici  (consulta anche la nostra Pagina speciale sulle distanze in edilizia).

In altre parole, proteste e pareri contrari dei condomini non hanno validità, se il regolamento di condominio non vieta o limita espressamente l’installazione delle canne fumarie. Neppure se vengono poste osservazioni sul tema delle distanze in edilizia o sulle vedute.

Sulla realizzazione di una canna fumaria e sulle norme da rispettare, invitiamo a leggere anche l’articolo scritto su queste pagine dall’arch. Mario Di Nicola.

Permangono, comunque, alcuni paletti che i giudici della Cassazione sottolineano espressamente. Anzitutto, scrivono gli Ermellini, l’installazione della canna fumaria non deve pregiudicare il decoro del fabbricato (della facciata) e della possibilità per tutti i condomini di fruire liberamente del muro dell’edificio.

Ma non solo. La sentenza della Cassazione ricorda anche che l’installazione della canna fumaria debba essere realizzata in maniera tale da non pregiudicare la salute e i diritti dei condomini. In altri termini, occorre rispettare le prescrizioni contenute nel codice civile all’art. 844 sulle immissioni.

Cosa dice questo articolo?

L’articolo 844 tratta delle c.d. immissioni e così recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino , se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso“.

Quindi occorre distinguere, nell’ambito delle immissioni c.d. intollerabili quelle lecite, per le quali è prevista l’indennizzabilità, e quelle illecite, per le quali, invece, scatta la tutela inibitoria e risarcitoria.

Redazione Tecnica

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