Distanze degli edifici dalla strada: conta il marciapiede?

La rassegna di sentenze della settimana: il marciapiede deve essere considerato nel calcolo delle distanze degli edifici dalla strada? In più: cos’è un vano tecnico?

Mario Petrulli 23/01/18

Ecco la selezione delle sentenze pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti sono: distanze degli edifici dalla strada; nozione di volume tecnico; permesso di costruire: termine di inizio lavori, necessità di istanza per la proroga; necessità di istruttoria e motivazione per la prorogacertificato di agibilità: condizioni per il rilascio.

Distanza edifici dalla strada

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 17 gennaio 2018 n. 138
Massima: La distanza degli edifici dal limite della strada deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada

 

La distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice stradale.

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Cos’è un volume tecnico?

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 19 gennaio 218 n. 177
Massima: I volumi tecnici sono solo quelli destinati a contenere impianti e possono essere considerati tali, quindi indifferenti ai fini della volumetria, nella stretta misura in cui siano destinati allo scopo

 

Secondo la giurisprudenza, “Per individuare la nozione di volume tecnico, come tale escluso dal calcolo della volumetria, occorre fare riferimento a tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ossia ricollegati, rispettivamente, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato; quest’ultimo deve essere completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto esclusivamente destinato a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale, che non possono essere ubicati all’interno di essa. L’applicazione di tali parametri induce a concludere che i volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di essere abitato” (Tar Campania, Napoli, sez. III, 28 agosto 2017 n. 4142; in materia anche Consiglio di Stato, sez. IV, 04/05/2010, n. 2565).

I volumi tecnici sono solo quelli destinati a contenere impianti e possono essere considerati tali, quindi indifferenti ai fini della volumetria, nella stretta misura in cui siano destinati allo scopo. Ne discende un vano scala esterno al fabbricato, per un’altezza di 6,50 m. e un diametro di 4,80 m., con conseguente aumento della volumetria di circa 120,00 mc., non può essere considerato un volume tecnico.

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Certificato di agibilità: condizioni per il rilascio

Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 17 gennaio 2018 n. 93
Massima: Il rilascio del certificato di agibilità presuppone non soltanto la regolarità igienico-sanitaria dell’immobile, ma anche la sua conformità al titolo edilizio che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione

 

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone non soltanto la regolarità igienico-sanitaria dell’immobile, ma anche la sua conformità al titolo edilizio che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013 n. 2665; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013 n. 2534; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 2 aprile 2015 n. 1917).

Siffatto accertamento può e deve essere eseguito dall’Amministrazione in ogni tempo, quando sia richiesto il rilascio dell’attestazione di agibilità, senza limitazioni correlate alla risalenza dell’ultimazione dei lavori, restando a carico del proprietario dell’immobile le conseguenze pregiudizievoli dell’omessa esecuzione delle opere di urbanizzazione alle quali si era obbligato il titolare del permesso di costruire.

Permesso di costruire

Termine di inizio lavori e necessità di istanza per la proroga

Estremi della sentenza: TAR Sardegna, sez. II, sent. 18 gennaio 2018 n. 24
Massima: Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, su cui l’Amministrazione si esprime

 

Il termine di durata del permesso di costruire non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo abilitativo, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore (Consiglio di Stato sez. IV, n. 974/2012; Consiglio di Stato sez. IV 18 maggio 2012 n. 2915; T.A.R. Valle d’Aosta, 05 dicembre 2016 n. 59; T.A.R. Liguria sez. I, 31 agosto 2016 n. 922 ; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 04 agosto 2016 n. 1564).

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Necessità di istruttoria e motivazione

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. II Milano, sent. 16 gennaio 2017 n. 122
Massima: La proroga del permesso di costruire richiede adeguata istruttoria e congrua motivazione

 

Al fine di poter procedere al completamento dei lavori edilizi non ultimati nel termine previsto dal titolo, al massimo di durata triennale, la normativa richiede che la domanda debba essere proposta anteriormente alla scadenza dell’originario temine di ultimazione dei lavori e che la proroga possa essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire ed “esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari” (art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, nelle versione vigente ratione temporis).

La proroga è disposta “con provvedimento motivato sulla scorta di una valutazione discrezionale, che in termini tecnici si traduce nella verifica delle condizioni oggettive che la giustificano, tenendo presente che, proprio perché il risultato è quello di consentire una deroga alla disciplina generale in tema di edificazione, i presupposti che fondano la richiesta di proroga sono espressamente indicati in norma e sono di stretta interpretazione” (Consiglio di Stato, IV, 4 marzo 2014, n. 1013).

Trattandosi di un atto che, a differenza dell’accertamento dell’intervenuta decadenza, è esercizio di discrezionalità amministrativa, lo stesso presuppone l’accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell’avvio della edificazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 agosto 2016, n. 1564; 29 gennaio 2016, n. 201; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, I, 22 aprile 2015, n. 186).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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