Cantierabilità di un progetto … cosa vuol dire? Non sempre è così chiaro identificare questa fase e, per questo motivo, abbiamo voluto dedicare una prima analisi di tale tema nell’ambito del nostro apprezzato Speciale sulla Direzione Lavori.
Nelle procedure di finanziamento di opere pubbliche o cofinanziate con risorse della Comunità europea viene spesso posta la condizione, per l’eventuale candidatura o rilascio di un finanziamento, di cantierabilità dell’opera.
Questo termine individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell’iter autorizzativo e garantisce l’effettiva possibilità di procedere, in tempi brevi, all’espletamento della gara per l’esecuzione delle opere con il successivo avvio dei lavori (potendo, in questo modo escludere la possibilità che si manifestino impedimenti relativi al mancato completamento dell’iter pre-gara lavori); si tratta, pertanto, di una clausola condizionale che viene posta per garantire il soggetto erogante del finanziamento che, nel caso di assegnazione delle risorse, si verificheranno le seguenti condizioni:
– i tempi necessari per l’avvio dei lavori saranno estremamente ridotti e il cronoprogramma di utilizzo delle risorse assegnate risulta definibile entro termini certi;
– tutte le problematiche di natura progettuale sono state risolte, verificate e validate (leggi anche Direzione lavori: le responsabilità del progettista);
– le procedure amministrative per autorizzazioni e permessi sono state assolte positivamente.
Le 16 condizioni di cantierabilità di un progetto
Entrando nel merito dei vari elementi che caratterizzano lo stato di cantierabilità di un progetto (e quindi l’effettiva appaltabilità dell’opera) è utile ricordare che si tratta di una serie di condizioni che devono essere accertate prima di poter assegnare questo “status” all’intervento interessato; queste condizioni sono:
1. esistenza di un rilievo dell’area adeguato e puntuale (compresi corpi nascosti o immersi, reti di servizi, verifiche archeologiche, accertamento dei confini delle proprietà)
2. completamento dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo e esecutivo) e dei relativi elaborati richiesti;
3. idoneità normativa dei progetti delle strutture e degli impianti;
4. ‘’esistenza e l’idoneità del Piano di sicurezza e coordinamento per la prevenzione degli infortuni in cantiere (art. 100 del d.lgs. 81/2008);
5. conclusione formale della procedura di verifica e validazione del progetto (relazioni, rapporti e atto finale dei soggetti abilitati alla verifica, del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento – artt. 44 e segg. del d.P.R. 207/2010);
6. completamento dell’iter procedurale amministrativo (verifica dei titoli di proprietà, autorizzazione, permesso di costruire, convenzioni, atti d’obbligo);
7. ottenimento dei pareri relativi alla vincolistica esistente sull’area (beni culturali, archeologici, paesaggistica, idrogeologico, usi civici);
8. la compiutezza degli iter di valutazione di impatto ambientale o valutazione ambientale strategica (se richiesti);
9. l’effettiva disponibilità dell’importo (o corrispondenza con il finanziamento assegnabile) previsto per i lavori sulla base delle somme indicate nel quadro economico di progetto;
10. adeguate valutazioni sulle eventuali procedure di esproprio delle aree o dei beni interessati dal progetto;
11. formale approvazione del progetto da parte della stazione appaltante prima della predisposizione del bando e dei documenti di gara;
12. verifica della piena ed effettiva disponibilità dell’area o dei beni interessati dalle opere che dovranno essere realizzate;
13. analisi del progetto del cantiere, del posizionamento delle attrezzature con possibili interferenze (gru), delle aree di lavorazione e stoccaggio materiali;
14. controllo della viabilità intorno al futuro cantiere e delle possibili problematiche legate alla circolazione stradale;
15. verifica (e adozione delle eventuali procedure) delle possibili problematiche di stabilità di edifici o manufatti posti a ridosso dell’area del cantiere (attivazione di testimoniali sugli edifici esistenti);
16. piena disponibilità delle risorse economiche (eventuale cofinanziamento) previste per la realizzazione dell’opera da eseguire.
Come emerge con chiarezza dall’elenco soprariportato, la condizione di cantierabilità non può essere intesa solo come avvenuto assolvimento dei vari iter amministrativi o tecnici relativi al progetto, ma investe anche altre problematiche legate alla effettiva realizzabilità del progetto e relativo adempimento delle procedure amministrative ed autorizzative dell’opera.
La verifica della cantierabilità è infatti finalizzata a garantire l’effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell’area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all’iter autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti.
Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l’assegnazione di finanziamenti o utilizzo di risorse che sono legate a una tempistica certa; si può dire che la cantierabilità rappresenti un indicatore molto significativo e condizionante per la concreta possibilità di eseguire l’opera entro i tempi stabiliti dal relativo canale di finanziamento.
Questo tipo di verifica corrisponde, per molti aspetti, anche al controllo finale richiesto al direttore dei lavori prima dell’avvio delle opere anche come verifica di idoneità delle precedenti procedure di validazione del progetto, di competenza della stazione appaltante.
In questo senso, nell’ambito della direzione lavori, è utile ricordare che se è vero che prima dell’intervento del d.l. sono prescritte delle procedure (verifica del progetto e validazione) di competenza di altre figure (responsabile del procedimento – stazione appaltante) è altrettanto vero che la mancata o incompleta effettuazione di questi passaggi non esime il d.l. da precise responsabilità per aver eventualmente omesso la verifica di tali elementi che rientrano, comunque, nella sua competenza esecutiva soprattutto se si tratta di mancanze o errori molto rilevanti (aspetti che potrebbero coinvolgere anche la responsabilità dell’esecutore dei lavori).
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