L’entrata in vigore del d.M. 49/2018 sulla direzione lavori ha determinato alcune criticità che, sommate alla debolezza normativa del d.M. 154/2017 (Regolamento per i beni culturali), diventano di notevole portata. Le questioni sono tre.
Scopo e forma della contabilità
L’articolo 27 del d.M. 49/2018 ha abrogato gli articoli dal 178 al 210 del d.P.R. 207/2010 (quelli relativi allo scopo e forma della contabilità dei lavori). Sulla base di quanto indicato nei Visti dello stesso decreto 49/2018 e in considerazione del fatto che, mancando un articolo che specifichi l’ambito di applicazione dello stesso decreto, si deve ritenere che l’abrogazione interessi sia i settori ordinari che quelli dei beni culturali; ne deriva che in tale settore, per quanto riguarda la contabilità dei lavori, ci troviamo in una condizione di vuoto normativo.
Modalità di apposizione delle riserve
All’articolo 9 del d.M. 49/2018, in merito alle riserve, si prevede una disciplina specifica predisposta dalle singole stazioni appaltanti che la trasferiranno sui capitolati di appalto. Anche in questo caso l’abrogazione dell’articolo 190 del d.P.R. 207/2010, che fissava in modo puntuale le modalità di apposizione delle riserve, lascia senza un’adeguata definizione normativa una procedura che costituisce un punto nodale della fase esecutiva.
Perdita delle definizioni di dettaglio
Risulta di altrettanta difficile comprensione la perdita delle definizioni di dettaglio inserite negli articoli abrogati sulla contabilità dei lavori del d.P.R. 207/2010 rispetto ad una sintesi incompleta riportata all’articolo 14 del nuovo d.M. 49/2018 che tralascia in molti casi l’indicazione di termini e modalità di predisposizione e approvazione dei vari atti contabili contenuti nella norma abrogata.
Questi costituiscono solo alcuni dei problemi e delle conseguenti perplessità che caratterizzano il testo del d.M. 49/2018 che, comunque, ha impiegato due anni per vedere la luce che era attesa con grande interesse dagli operatori anche perché necessaria a riparare un ennesimo vuoto normativo generato dall’articolo 217, comma 1, lettera “u” punto 2) del d.lgs. 50/2016 che abrogando gli articoli dal 147 al 170 (Parte II, Titolo VIII) del d.P.R. 207/2010 aveva lasciato in una condizione di assenza di regolamentazione la fase dell’esecuzione e direzione dei lavori.
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