Il direttore dei lavori o progettista che attesta il falso sulla conformità di opere edilizie a progetto approvato, può beneficiare della particolare tenuità del fatto. Cosa significa?
A chiarirlo è la sentenza n. 3461/20 della Cassazione.
Direttore dei lavori non colpevole, perché vale la «tenuità del fatto»?
Il professionista in esame aveva ricevuto una condanna di 200 euro di multa nei precedente grado di appello. I giudici hanno fatto riferimento a quanto disposto dalla Corte d’appello che ha disatteso la richiesta di esclusione della punibilità in considerazione del ruolo non solo esecutivo, ma anche certificativo, del progettista e direttore dei lavori.
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La motivazione è illogica secondo la Corte, era stata fondata sulla impropria valorizzazione di un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale era pertanto non adatto a permettere di escludere l’esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta.
Inoltre, tale motivazione priva la necessaria considerazione globale della vicenda e della personalità del professionista, non essendo state considerate la modestia delle difformità riscontrate, il loro immediato accertamento da parte degli organi comunali, l’assenza di precedenti condanne, la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d’appello, che ha inflitto all’imputato la sola pena pecuniaria, tra l’altro in misura prossima al minimo (200 euro).
La sentenza è in conclusione annullata esclusivamente per la configurabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
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