Direttiva cantieri, Italia-Germania a confronto

Titolo IV Cantieri del D.lgs. 81/2008 e PSC e POS in Germania: ecco un’utile comparazione tra le normative di recepimento delle direttive quadro nei due paesi e gli elementi virtuosi

Dopo parecchi anni dalla pubblicazione in Italia della Direttiva cantieri, recepita nell’ordinamento italiano, per la prima volta, con il D.Lgs. n. 494/1996, successivamente modificata col il D.Lgs.n.528/1999 e poi con il D.Lgs. n.81/2008, si è sentita l’esigenza di un confronto con quello che accade negli altri Paesi, un’esigenza sospinta anche dalla sempre maggiore integrazione fra i diversi stati e dalla mobilità del mondo del lavoro.

I principali obiettivi della ricerca sono stati:
– la comparazione tra le normative di recepimento delle direttive quadro nei paesi coinvolti, con particolare riferimento alla direttiva cantieri 92/57/CEE;
– l’identificazione di elementi virtuosi nei rispettivi ordinamenti nazionali che possano fornire interessanti spunti da tenere in considerazione in relazione a possibili future evoluzioni della normativa italiana.

Direttiva cantieri, quali differenze tra Italia e Germania?

Il recepimento della direttiva cantieri in Germania

La normativa di riferimento in Germania è il Baustellenverordnung 1° luglio 1998 “Regolamento di cantieri”.

In generale, questa normativa è risultata molto simile al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, occorre evidenziare una sostanziale similitudine ai contenuti della direttiva europea.

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Tabella 1- Normative sulle Direttive Europee e Germania e Italia

I contenuti del PSC e del SiGePlan

In merito alla fase di progettazione, è opportuno mettere in luce piccole differenze ma, analogamente a quanto evidenziato dagli ordinamenti di altri Paesi, è chiara una maggiore attenzione alla verifica dell’effettiva interazione tra il coordinatore e il progettista.

A questo proposito occorre notare che il committente ha l’obbligo di assicurare lo scambio di informazioni tra i progettisti e il coordinatore.

Rispetto a quanto previsto nell’ordinamento italiano, il coordinatore in fase di progettazione deve preparare due diversi documenti, oltre al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in Germania il “SiGePlan”, deve predisporre, infatti, un regolamento che deve essere applicato al cantiere.

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Tabella 2 – I contenuti del PSC e del SiGePlan

In fase di progettazione, il committente ha circa gli stessi obblighi in entrambi i paesi, a partire dalla trasmissione della notifica preliminare, in Germania Vorankundingung.

POS e Betrieblieche Selbstauskunft zum Aerbeits

Altre piccole differenze hanno riguardato il coordinatore in fase di esecuzione che deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, corrispondente al betrieblieche selbstauskunft zum Aerbeits und gesundheitsschutz, e deve provvedere, secondo la disposizione presente nella normativa tedesca, a convocare riunioni preliminari, prima dell’ingresso in cantiere degli appaltatori, durante le quali ha il compito di illustrare il contenuto del SiGePlan e del regolamento di cantiere.

Le imprese devono rispettare, durante l’esecuzione dei lavori, obblighi molto simili in entrambi i paesi.

Infine, la corrispondenza tra le due normative nazionali è confermata anche in merito ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, anche se i riferimenti ad aspetti operativi è nettamente prevalente nel documento tedesco, dove sono previste voci specifiche per:
scadenze e appuntamenti utili per il coordinamento;
materiale informativo e di lavoro per la salvaguardia della salute;
procedure esecutive durante le operazioni con interferenza spaziale ai fini della sicurezza.

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Tabella 3 – I contenuti del DVR e del POS

 

Patrizia Cinquina

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