Sblocca Cantieri: quali modifiche per la progettazione?

Si tratta di interventi che non completano del tutto il quadro nel suo insieme, perchè apportano delle variazioni solo su alcuni aspetti di carattere generale. Vediamo queste modifiche.

Marco Agliata 20/05/19
Scarica PDF Stampa

Nello Sblocca Cantieri da poco entrato in vigore (D.L. 32/2019, in vigore dal 19 aprile 2019) sono state inserite delle modifiche e integrazioni al d.lgs. 50/2016 che interessano anche l’ambito della progettazione. Si tratta di interventi che non completano ancora il quadro nel suo insieme (mancano ancora le norme sui livelli della progettazione e relativi elaborati) apportando delle variazioni su alcuni aspetti di carattere generale.

Sblocca Cantieri: le novità sulla progettazione

Anticipazione 20% anche per la progettazione

Questa modifica viene introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera e) punto 3 del D.L. 32/2019 e interviene sul comma 18 dell’articolo 35 del codice che prevedeva la corresponsione dell’anticipazione del 20%, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, all’affidatario solo per i lavori. Con questa modifica disposta dal D.L. 32/2019, ora l’anticipazione del 20% va corrisposta, per tutti i contratti pubblici (quindi anche per servizi e forniture), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. Rientrano, quindi, in tale fattispecie anche i contratti relativi a servizi di architettura e ingegneria per i quali ora si dovrà procedere al versamento dell’anticipazione all’affidatario entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività o, in assenza di tale atto, dalla firma del contratto.

Leggi anche Sblocca Cantieri: professionisti dell’edilizia, cosa cambia?

Requisiti per la progettazione per imprese di costruzione

All’articolo 1, comma 1, lettera i) punto 3 del D.L. 32/2019 viene aggiunta, al comma 1-bis dell’articolo 59 del codice la prescrizione che prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies (ancora da emanare). Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato (scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del codice) o indicato in sede di offerta e in grado di dimostrarli. Nel caso i requisiti per lo svolgimento della progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono documentare la presenza di operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Allo stesso articolo 59 del codice viene anche aggiunta il comma 1-quater la prescrizione che, nel caso l’operatore economico si avvalga di un progettista esterno, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso prevista nell’offerta al netto del ribasso d’asta.

Nel 2% per gli incentivi ora anche l’attività di progettazione

Questa integrazione viene inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa) del D.L. 32/2019 al comma 2 dell’articolo 113 del codice e prevede che l’incentivo fino ad oggi destinato alle attività di:

  • programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico,

è assegnato anche alle seguenti attività:

  • la progettazione;
  • il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori;
  • la verifica preventiva della progettazione,

che sostituiscono le precedenti: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici che vengono, così, eliminate dall’assegnazione del 2%.

Sblocca Cantieri: quali modifiche per la progettazione? progettazione sblocca cantieri

Finanza di progetto: investitori associati con progettisti

In materia di finanza di progetto l’articolo 1, comma 1, lettera ff) del D.L. 32/2019 aggiunge all’articolo 183 del codice, il nuovo comma 17-bis che prevede che gli investitori istituzionali (indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) possano presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

Appalto integrato: corresponsione diretta ai progettisti

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 inserito nel codice dei contratti da quanto indicato all’articolo 1, comma 1, lett. i), punto 2 del D.L. 32/2019, prevede che, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta, previa approvazione del progetto.

Leggi anche Appalto integrato, il ritorno: viaggio nella galassia del caos

Conclusioni

Come descritto, lo Sblocca cantieri ha inserito nel codice provvedimenti parziali che intervengono – e non solo per quanto riguarda la progettazione – su aspetti secondari della materia. Ad oggi la progettazione è ancora regolata, per tutta la parte dei livelli di progetto e dei contenuti degli elaborati previsti, dagli articoli dal 16 al 43 del d.P.R. 207/2010, che restano ancora in vigore.

Il decreto del Mit che doveva disciplinare questi aspetti (e quindi sostituire quegli articoli) non è ancora stato emanato e sarà ormai sostituito dal nuovo regolamento previsto all’articolo 1, comma 1, lettera mm), punto 7 del D.L. 32/2019 che fissa l’adozione di tale atto entro 180 giorni dal 20 aprile 2019 con una funzione di regolamento unico che dovrebbe sostituire i 119 atti, decreti, linee guida ANAC (v. elenco riportato nell’Appendice al volume) fin qui emessi o ancora da emettere.

Anche in questo caso assisteremmo all’ennesima singolarità di un regolamento di attuazione che viene emanato prima di una necessaria e profonda riorganizzazione del codice dei contratti, ma in questi anni abbiamo visto cose molto distanti dall’ortodossia.

 

Marco Agliata

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento