Dichiarazione redditi Superbonus 2021: ok per lavori non ultimati e non comunicati all’Enea

Nella dichiarazione 2021 si possono riportare le detrazioni per le spese 2020 per eco e super ecobonus anche in caso di lavori non ultimati e non comunicati all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo

Una data di riferimento per il Superbonus è il 6 ottobre 2020.

Nella dichiarazione dei Redditi 2021 o 730/2021 si possono riportare le detrazioni per i pagamenti effettuati nel 2020 per l’ecobonus o il super ecobonus al 110%. La possibilità sussiste anche in caso di lavori non ultimati e non comunicati all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.

Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, c’è la possibilità di applicare il principio di cassa, a prescindere da asseverazioni e comunicazione all’Enea, così come spiegato nella Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021. Pertanto il bonus è applicabile per le spese sostenute per interventi iniziati dopo il 5 ottobre 2020 e non ancora ultimati né resi noti all’Enea.

Ma cosa c’entra la data del 6 ottobre 2020?

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Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, la possibilità sopra descritta, non è affatto ovvia. Difatti, con il decreto requisiti tecnici del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 non è stata prevista alcuna norma che regolamenta, per lavori ancora da terminare e in assenza di comunicazione all’Enea, i pagamenti effettuati nel 2020.

All’art. 12, comma 1, del decreto requisiti tecnici, viene precisato che le disposizioni e i requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva alla sua entrata in vigore, ovvero il 6 ottobre 2020.

Per gli interventi iniziati prima della data chiave, invece, sono valide le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

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Dichiarazione dei redditi Superbonus: inizio lavori pre/post 6 ottobre 2020

Come comprovare la data di inizio lavori? Il comma 3 dell’art. 12, del decreto requisiti tecnici, spiega che la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005).

Quindi come procedere nei due diversi casi?

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Per i lavori dell’ecobonus iniziati prima del 6 ottobre 2020 (anche al 110% con spese sostenute dal 1° luglio 2020) è possibile usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati, così come precisato all’ articolo 4, comma 1 quater, Dm Mef del 19 febbraio 2007.

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La detrazione fiscale per le spese già sostenute può essere utilizzata, pur non essendo ancora ultimati i lavori e pur non essendo completato l’iter con la comunicazione all’Enea (risoluzione 11 luglio 2008, 295/E). Ciò è valido anche per quei lavori soggetti a eco e super ecobonus iniziati dopo il 5 ottobre 2020.

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Tale possibilità, tuttavia, non viene stabilita dal decreto requisiti del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 che non prevede alcuna disciplina per i lavori a cavallo d’anno.

È la Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021, a stabilire che in questi casi è valido il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo, indipendentemente dall’invio all’Enea della comunicazione, che è necessaria entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

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Dichiarazione dei redditi Superbonus: se la fine lavori è nel 2021?

In questo caso la detrazione delle spese, può iniziare anche nel modello Redditi 2022 o 730/2022, relativi al 2021, così come le spese sostenute nel 2021.

Se la fine lavori è avvenuta nel 2020, la detrazione dei pagamenti del 2020 deve iniziare nella dichiarazione relativa all’anno di pagamento, se si applica il criterio di cassa dei soggetti Irpef.

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