Il decreto Rilancio ha previsto la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura per i contribuenti che sostengono sia le spese che danno diritto al Superbonus, sia per le spese di carattere edilizio e di risparmio energetico che consentono di avere le classiche detrazioni (Ecobonus 65% o bonus ristrutturazione 50%). Le regole per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono contenute nell’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020).
Dal 15 ottobre è inoltre attiva la piattaforma per la cessione dei crediti. Nello specifico, per il Superbonus la cessione potrà essere effettuata solo dopo aver ottenuto il via libera dall’ENEA che deve verificare la sussistenza delle asseverazioni previste. In caso di visto di conformità, obbligatorio per il Superbonus, il modello dovrà essere inviato dai CAF o dai professionisti abilitati. Altrimenti sarà possibile l’invio diretto per via telematica. Per effettuare la cessione del credito per le altre detrazioni non occorre il visto di conformità.
Tutto chiaro? Molte sono le domande pervenuteci in merito alla documentazione che è necessario preparare per queste procedure. Rispondiamo punto per punto, indicando precisamente cosa predisporre per eseguire la cessione credito in qualunque casistica di detrazione.
>> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole <<
Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la cessione credito
La domanda che meglio riassume la questione è la seguente.
DOMANDA
Vorrei sapere nel caso della cessione del credito di detrazioni previste per le ristrutturazioni o il risparmio energetico (50% e 65%), quale documentazione aggiuntiva devo presentare rispetto a quella prevista per la detrazione classica (fattura, bonifico parlante, autorizzazioni).
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RISPOSTA
Ai fini della cessione del credito e del visto di conformità, oltre alle asseverazioni e Ape iniziale e finale, il plico è costituito da quanto indicato nella circolare 19/E/2020 e finalizzato alla detrazione (la documentazione è ovviamente la medesima a parità di intervento). Come da indicazioni della circolare 19/E/2020, pag. 289, la documentazione necessaria a costituire il fascicolo è la seguente.
Abilitazioni amministrative
dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute.
Fatture o ricevute fiscali
idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati – Bonifico bancario o postale (anche online) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Altra documentazione relativa alle spese
il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori).
Autocertificazione
attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile.
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Dichiarazione dell’Amministratore condominiale
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta. (>> Leggi: Pannelli solari uso privato in condominio, come si fa?)
In mancanza del codice fiscale del condominio minimo
(documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Atto di cessione dell’immobile
nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.
Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori
all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri-asseverazioni e APE (>> leggi: SCIA, CILA e Coronavirus. Focus sulla manutenzione straordinaria).
Nel caso di Sismabonus
oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, è necessario reperire anche la copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista.
> Sul tema: Sismabonus 110% anche per interventi di messa in sicurezza statica
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