Detrazione Iva per ristrutturazione capannone quando proprietà è di terzi

Per la Cassazione è necessario un nesso di strumentalità tra immobile e attività professionale

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La Cassazione ha stabilito, attraverso la sentenza 11533/2018 che colui che svolge un intervento di ristrutturazione, che si tratti di un professionista o di un’impresa, si può avvalere del diritto alla detrazione Iva anche nel caso in cui l’immobile è di proprietà di un terzo. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’impresa aveva ristrutturato un immobile appartenente alla categoria catastale A/2 abitativa di proprietà di un’altra società, ma al termine della ristrutturazione, l’immobile si è procurato il cambio di destinazione d’uso passando alla categoria catastale D/2. L’impresa, dopo aver domandato ed essersi aggiudicata la detrazione dell’Iva, in seguito ad accertamenti l’ha persa, poiché revocata dall’Agenzia delle Entrate.

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Detrazione Iva, cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione per aggiudicarsi la detrazione deve esserci un presupposto fondamentale: la strumentalità del bene. Perciò diventa necessario appurare se l’immobile viene utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa. Nel caso in questione, i giudici non hanno tenuto conto che al momento dei lavori, il fabbricato appartenesse alla categoria catastale A/2 con destinazione abitativa, in quanto il nesso di strumentalità è stato verificato dal successivo cambio di destinazione d’uso alla categoria D/2. Inoltre, la Cassazione ha contrastato le dichiarazioni del Fisco sulla proprietà dell’immobile. Il Fisco ha sostenuto che alcuni professionisti e alcune imprese per ottenere la detrazione ricorrono a degli escamotage per fare in modo che l’immobile risulti strumentale allo svolgimento dell’attività.

Mentre la Cassazione ha confermato la detrazione Iva, sostenendo: “Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”. Infine la Cassazione ha concluso sostenendo che il nesso di strumentalità viene a meno solo nel caso in cui l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non cominci per cause imputabili al professionista o all’impresa.

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