Con la nuova Detrazione 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici può essere complicato capire se un determinato intervento, per il quale si sono già sostenute delle spese, rientra nella nuova percentuale di agevolazione fiscale o in quella precedente del 55%.
Proviamo allora a fornire una sorta di “calendario” con l’indicazione dei diversi periodi nei quali i privati possono avere sostenuto dei costi di risparmio energetico e indicare, per ciascuno di essi il tetto massimo di spesa, l’importo che è possibile portare in detrazione, le tipologie di intervento e, soprattutto, se si ha diritto alla nuova Detrazione 65% o un altro tipo di bonus fiscale.
Ricordiamo che, per un confronto tra le diverse tipologie di incentivi e agevolazioni (Detrazione 65%, Detrazione 50%, Titoli di efficienza energetica e Conto Termico) è possibile consultare le tabelle aggiornate realizzate dall’ing. Massimo Scuderi nella nostra Pagina Speciale Conto Termico.
I costi sostenuti fino al 5 giugno 2013 per i seguenti interventi:
1. Lavori su strutture opache, verticali, orizzontali e finestre comprensive di infissi (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 346);
2. Sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 347);
3. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 345);
4. Interventi di riqualificazione energetica “pesante” che abbraccia tutto l’edificio (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 344);
rientrano nella Detrazione 55%.
Nel dettaglio, per gli interventi elencati ai punti 1 e 3, il limite di spesa massimo è di 109.090,90 euro e il valore massimo dello sconto sull’IRPEF usufruibile arriva a 60.000 euro.
Per gli interventi elencati al punto 2, il limite di spesa massimo è di 54.545,45 euro e il valore massimo dello sconto sull’IRPEF usufruibile arriva a 30.000 euro.
Infine, per i lavori di riqualificazione energetica globale (punto 4), il limite di spesa è di 181.818,18 euro con uno sconto massimo di 100.000 euro.
I costi sostenuti nel periodo compreso dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 per i seguenti interventi:
1. Lavori su strutture opache, verticali, orizzontali e finestre comprensive di infissi (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 346);
2. Sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 347);
3. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 345);
4. Interventi di riqualificazione energetica “pesante” che abbraccia tutto l’edificio (Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 344);
rientrano nella Detrazione 65%.
Nel dettaglio, per gli interventi elencati ai punti 1 e 3, il limite di spesa massimo è di 92.307,70 euro e il valore massimo dello sconto sull’IRPEF usufruibile arriva a 60.000 euro.
Per gli interventi elencati al punto 2, il limite di spesa massimo è di 46.153,84 euro e il valore massimo dello sconto sull’IRPEF usufruibile arriva a 30.000 euro.
Infine, per i lavori di riqualificazione energetica globale (punto 4), il limite di spesa è di 153.846,15 euro con uno sconto massimo di 100.000 euro, come nel periodo antecedente.
I costi sostenuti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 per i seguenti interventi:
– Sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (Legge Finanziaria 2008, art. 1, comma 286);
rientrano nella Detrazione 55%, mentre se i costi sono stati sostenuti nel periodo 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 rientrano nella Detrazione 50% per le ristrutturazioni o, in alternativa, è possibile accedere agli incentivi stanziati dal Conto Termico (leggi anche Dopo il DL 63/2013, confronto analitico tra Conto Termico e Detrazione 65%).
Nel dettaglio, per entrambi i periodi lo sconto massimo a cui si può accedere arriva a 48.000 euro, ma quello che cambia è il tetto massimo di spesa. Infatti per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2013 il limite massimo di spesa è di 54.545,45 euro, mentre dal 1° luglio 2013, rientrando nella Detrazione 50% sarà di 96.000 euro.
I costi sostenuti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013 per i seguenti interventi:
– Sostituzione da impianti tradizionali per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria con altri a pompa di calore;
rientrano nella Detrazione 55%, mentre se i costi sono stati sostenuti nel periodo 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 rientrano nella Detrazione 50% per le ristrutturazioni.
Nel dettaglio, per il primo periodo lo sconto massimo a cui si può accedere arriva a 30.000 euro e passa a 48.000 dopo il 1° luglio. Cambia pure il tetto massimo di spesa. Infatti per il periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2013 il limite massimo di spesa è di 54.545,45 euro, mentre dal 1° luglio 2013, rientrando nella Detrazione 50% sarà di 96.000 euro.
Ricordiamo ai nostri lettori che questo post e molti altri di approfondimento e analisi sul tema possono essere letti nella Pagina Speciale Detrazione 65% Ecobonus, in costante aggiornamento.
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