Detrazione 55% risparmio energetico, gli adempimenti per ottenerla

Proseguiamo la serie di post di chiarimento sui numerosi aspetti riguardanti le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che consentono, fino al 30 giugno 2013, di usufruire della detrazione 55% sulla dichiarazione dei redditi per interventi di efficientamento energetico degli edifici. La fonte è sempre l’ottima guida preparata dall’Agenzia delle Entrate e aggiornata al mese di agosto 2012 (leggi anche Detrazione 55% risparmio energetico, la guida aggiornata ai bonus fiscali).

L’argomento centrale di questo post è il seguente: quali sono gli adempimenti necessari per ottenere la detrazione 55%? Inoltre forniremo utili indicazioni riguardanti le modalità con cui effettuare i pagamenti e una lista dei documenti da conservare.

Per sapere quali spese sono detraibili, rimandiamo al post Detrazione 55% per il risparmio energetico, gli interventi ammessi. Per quanto riguarda, invece, la detrazione 50% invitiamo a consultare il dossier Detrazione 50% ristrutturazioni, pubblicato su Ediltecnico.it.

Gli adempimenti da seguire per usufruire della detrazione 55%
Per avere diritto alla detrazione 55% sulle spese effettuate per rendere maggiormente efficiente la propria abitazione occorre produrre i seguenti documenti: l’asseverazione, l’attestato di certificazione energetica, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’asseverazione è un documento compilato da un tecnico abilitato che dichiara gli interventi effettuati conformi ai requisiti tecnici richiesti dalle norme per ottenere la detrazione 55%. È sempre necessario che l’asseverazione venga redatta da un tecnico?

La risposta a questo quesito è negativo. Infatti, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre o infissi o l’installazione di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. E ancora, in base a quanto stabilito dal d.m. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del Direttore lavori.

Altro documento necessario è la certificazione energetica degli edifici che viene realizzato dopo l’esecuzione dei lavori per i quali si richiede la detrazione 55% e va redatta, in conformità a quanto disposto dall’allegato A del d.m. 19 febbraio 2007, da un tecnico abilitato.

Infine va realizzata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La scheda va redatta secondo gli schemi riportati nell’allegato E del d.m. 19 febbraio 2007 o nell’allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

Tra i dati da inserire nella scheda vi sono i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui sono stati effettuati gli interventi, le tipologie di lavori effettuati, il risparmio energetico conseguito e il costo complessivo con l’indicazione delle spese professionali e specificando l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Anche la scheda informativa deve essere redatta da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti e iscritto al proprio ordine o collegio professionale.

I documenti da trasmettere all’Enea
Entro 3 mesi dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la copia della certificazione energetica dell’edificio e la scheda informativa. I documenti devono essere inviati per via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, salvando la ricevuta informatica generata all’atto dell’invio.

Se la descrizione degli interventi eseguiti fosse talmente particolare da non poter essere realizzata con i moduli telematici predisposti dall’Enea, è ammesso l’invio del materiale cartaceo (sempre entro i 3 mesi dalla fine dei lavori). La documentazione va inviata con raccomandata semplice all’indirizzo: Enea – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Come fare i pagamenti per la detrazione 55%
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
– i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
– i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

I documenti da conservare per la detrazione 55%
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Redazione Tecnica

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