Fino al 31 dicembre 2013 la detrazione 50% vale anche nel caso in cui si acquisti una casa in cui sono stati eseguiti i lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
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I lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione, le quali devono assegnare o alienare l’immobile sei mesi prima della fine dei lavori stessi. Se questo termine viene superato, per l’acquirente decade la possibilità di usufruire della detrazione.
L’intervento eseguito sull’immobile deve essere un intervento di “restauro e risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia”. Sono interventi di “restauro e risanamento conservativo” quelli realizzati per conservare l’edificio e per assicurarne la funzionalità (consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, installazione di impianti necessari); sono interventi di “ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria e sagoma di quello preesistente, fatti salvi gli intereventi per l’adeguamento antisismico dell’edificio.
La detrazione va calcolata sul totale del costo dei lavori di “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia”. Il 50% dell’importo di spesa per tali lavori può essere detratto. Il valore dei lavori si ottiene considerando il 25% del prezzo dell’unità immobiliare dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione.
Comunque, l’importo da detrarre non può essere superiore a 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione, salvo proroghe, tornerà a essere del 36% su un importo massimo a 48.000 euro.
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