Con la circolare n.55/E del 7 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può essere riconosciuta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla legge n. 449/1997, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la mancanza di questi dati non può essere colmata con l’invio alla banca dove è effettuato il bonifico, del codice fiscale, del numero di partita Iva della ditta beneficiaria del pagamento e degli estremi della norma agevolativa (soluzione avallata con precedenti interventi di prassi) perchè pregiudica alle banche e alla società Poste italiane di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.
Dal documento di spesa deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del destinatario delle somme.
Per maggiori informazioni sulle detrazioni 36% e 55% “Detrazione 36% e 55%, nuove regole dell’Agenzia delle Entrate“.
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