Rendere standard le procedure di gara, ridurre il potere di discrezionalità delle Stazioni Appaltanti e garantire la massima partecipazione delle imprese alle gare indette dalla pubblica amministrazione. Sono ambiziosi gli obiettivi che si pone il Bando Tipo, pubblicato dall’Autorità per la Vigilanza nei Contratti pubblici con la determinazione n. 4/2012 e in vigore dalla scorsa settimana (leggi anche .
La determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici fornisce dunque un modello ( i c.d. bandi tipo) approvati dall’Autorità stessa.
Il Bando Tipo costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara. Anche le cause tassative di esclusione dalle gare devono essere indicate nei modelli approvati dall’Autorità del Bando Tipo.
Deroghe e cause di esclusione dalle gare
Esistono ancora, ma sicuramente il potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti sono state decisamente ridimensionate. Infatti, si legge nella determinazione n. 4/2012, le deroghe, ancorché motivate, non possono consistere nell’introduzione di clausole contrastanti con il disposto dell’art. 46, comma 1-bis, atteso che le stesse, in tal caso, sarebbero affette da nullità (ricordiamo che il comma 1-bis dell’art. 46 del Codice dei Contratti circoscrive l’area delle c.d. “esclusioni legittime”)
Dunque, rispetto alle ipotesi presenti nel Bando Tipo, le Stazioni Appaltanti possono sì prevedere ulteriori cause di esclusione, ma occorre una adeguata e specifica motivazione.
La finalità è quella di effettuare una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, limitando le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici.
Tutela della concorrenza
Per garantire la concorrenza e per preservare la regolarità e l’efficacia del confronto competitivo, diverse disposizioni del Codice vietano la partecipazione, alla medesima gara, di soggetti tra loro non indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater).
Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, le disposizioni elencate:
– violazione del divieto di cui all’art. 253 del Regolamento – relativo alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
– violazione del divieto di cui all’art. 253 del Regolamento di partecipazione congiunta alla medesima gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di liberi professionisti, qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori.
I prossimi passi
Stabilite le regole generali del Bando Tipo contenute nella determinazione n. 4/2012, i tecnici dell’Autorità di Vigilanza si concentreranno sulla elaborazione di Bandi Tipo per specifiche categorie di gara.
Allo stato attuale sono in fase avanzata di realizzazione i Bandi Tipo per i servizi di progettazione e per i lavori pubblici. è allo studio anche la preparazione di uno standard per i bandi di gara di opere pubbliche che prevedono l’apporto di capitale privati, ad esempio con l’impiego dei project bond.
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