Anche quest’anno – come tutti gli anni dal 2014, anno in cui è stata approvata la norma – Inarcassa dà la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva (per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa) per chi prevede di conseguire nel 2026 un reddito professionale inferiore a 19.207,00 euro (nel 2014 il limite era stato fissato a 15.690 euro, mentre l’anno scorso a 18.966,00 euro).
Questi professionisti possono quindi presentare online una dichiarazione, non versare il contributo minimo soggettivo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2027. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
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Deroga contributo minimo Inarcassa, i requisiti
Per richiedere la deroga è necessario collegarsi all’area riservata di Inarcassa On Line (al menù Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo) ed inviare la domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno: per il 2026 però la scadenza slitta all’1 giugno, perché il 31 maggio è domenica. Questi i requisiti da possedere:
- essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta (nel caso di iscrizione successiva al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione);
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi: il piano di rateizzazione decadrà, le rate già versate andranno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andranno corrisposti al 30 settembre.
Deroga contributo minimo Inarcassa, gli effetti
Se l’ammontare del reddito che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2027 per il 2026) sarà davvero inferiore a 19.207 euro, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, un avviso di pagamento PagoPA o un modello F24 per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2027.
Se invece il reddito sarà uguale o superiore, l’avviso di pagamento PagoPA o il modello F24, con scadenza 31/12/27, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della dich on line, conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Se, infine, la dichiarazione dei redditi non venisse presentata entro il 31 dicembre 2027 la deroga sarà automaticamente revocata, con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale di Previdenza.
Servizi di assistenza e contributi nell’anno di deroga
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) e la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
La deroga, però, determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Inarcassa sul suo sito porta questo esempio: “a fronte di un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2025, il contributo soggettivo dovuto sarà 10.000 * 14,50% = 1.450 euro, per cui l’anzianità riconosciuta per il 2025 sarà pari a 190 giorni anziché un anno [(1.450/2.750) * 360 gg.]”.
Si potranno eventualmente integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi, e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
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