Anche quest’anno – come tutti gli anni dal 2014, anno in cui è stata approvata la norma – Inarcassa dà la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva (per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa) per chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 (nel 2014 il limite era stato fissato a 15.690 euro).
Questi professionisti possono quindi presentare online una dichiarazione e non versare il contributo minimo soggettivo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
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Deroga contributo minimo Inarcassa, i requisiti
Per richiedere la deroga è necessario collegarsi all’area riservata di Inarcassa On Line (al menù Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo) ed inviare la domanda entro e non oltre il 31 maggio. Questi i requisiti da possedere:
– essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta (nel caso di iscrizione successiva al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione);
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi: il piano di rateizzazione decadrà, le rate già versate andranno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andranno corrisposti al 30 settembre.
Deroga contributo minimo Inarcassa, gli effetti
Se l’ammontare del reddito che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre), sarà davvero inferiore a 18.586 euro, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre successivo. Se invece sarà uguale o superiore, verrà generato un MAV di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto.
Se, infine, la dichiarazione dei redditi non venisse presentata entro il 31 dicembre la deroga sarà automaticamente revocata, con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012.
Servizi di assistenza e contributi
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) e la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
La deroga, però, determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Inarcassa porta questo esempio: “a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 x 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365 [(725/2.280) x 365 gg.]”.
Si potranno eventualmente integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi, e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
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