Il vigente art. 41 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) dispone che:
“1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2.Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.
Avuto riguardo alla sua formulazione letterale, la norma dispone uno spostamento automatico di competenza in sostanziale deroga all’Ordinamento degli Enti Locali, che presuppone e si giustifica nell’inerzia dei relativi uffici e che, in quanto avente natura sostitutiva di questi ultimi, richiede una interpretazione rigorosa e non estensiva.
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La condizione perché possa sussistere la competenza del Prefetto
Secondo la giurisprudenza, “L’ordine di demolizione/riduzione in pristino (come reso palese dalla distinzione tra le due attività contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001) presuppone (e non costituisce) l’accertamento dell’abuso, che deriva dai verbali di sopralluogo e di riscontro che individuano e descrivono l’opera realizzata. Ne deriva che, laddove l’ente locale abbia emanato l’ordine di demolizione (che costituisce quindi l’avvio della procedura esecutiva, posta la sua esecutività e imperatività, tale da determinare, in caso di inosservanza, effetti ex lege di ablazione della proprietà privata e di sua acquisizione in capo all’ente locale procedente) entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso (operato nell’ambito della funzione della “vigilanza” di cui all’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 da parte del personale verbalizzante), la competenza sostitutiva del Prefetto non si radica”[1].
In sostanza, come ribadito recentemente dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 18 marzo 2025, n. 184, il presupposto perché operi il trasferimento della competenza a disporre le procedure demolitorie dal Comune al Prefetto è costituito dal mancato avvio di tale procedura entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso e, in concreto, ciò è da individuarsi non nell’omesso avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di demolizione bensì nell’omessa emanazione dell’ordine di demolizione, che costituisce appunto l’avvio della procedura esecutiva, nei 180 giorni successivi all’accertamento.
Il caso specifico
Nel caso specifico valutato dai giudici reggini si era avuta la seguente sequenza:
- in data 4.10.2017 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio segnalava al Comune la presenza di molteplici trasformazioni, consistenti in modifiche e ampliamenti su alcuni manufatti;
- in data 8.3.2018 veniva effettuato il sopralluogo da parte del Comune con l’individuazione e l’accertamento degli abusi e l’individuazione dei responsabili;
- in data 4.4.2018 veniva adottato l’ordine di demolizione delle opere abusive ivi indicate;
- il 30.5.2022 il Comune, acclarato il mancato adempimento dell’ordine di demolizione, adottava il verbale di inadempienza spontanea oggetto di impugnazione.
Da quanto ora esposto si evince che nella fattispecie esisteva un provvedimento di demolizione (l’ordine adottato in data 4.4.2018) mai venuto meno e che, con il verbale, è stato accertato come non eseguito spontaneamente, con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Orbene, a prescindere dalla valenza del trasferimento del potere previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001 – se cioè alternativo, come affermato in alcune pronunce[2] o concorrente, come evidenziato in altre sentenze[3], nel caso specifico affrontato dai giudici reggini il trasferimento della competenza al Prefetto non poteva ritenersi avvenuto non sussistendone i relativi presupposti, visto che l’ordine di demolizione era stato adottato tempestivamente, ossia entro i 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, e mai era venuto meno.
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Note
[1] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 13 marzo 2023, n. 4422.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent 13 marzo 2023, n. 4422.
[3] TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 26 ottobre 2023, n.751: “la competenza specifica a porre in essere le procedure di demolizione appare conferita dalla legge in via concorrente sia al Comune sia al Prefetto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 27, 31, comma 5 e 41, D.P.R. n. 380/2001 cit. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 aprile 2023, n. 861)”.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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