Abuso edilizio e condono negato? Le dimensioni non contano, fa testo solo la classificazione giuridica. E anche se si tratta di un ampliamento minimo causato da un errore geometrico, l’ordine di demolizione è dovuto. Un principio stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 2483/2026 (scaricabile a fine articolo) relativa al caso di un immobile a Torino, in zona vincolata. Un intervento minimo rispetto alle dimensioni dell’edificio, che aveva cambiato però anche l’aspetto della facciata, ma che proprio per questo non poteva essere sanato.
Quanto alla possibilità di accedere alla fiscalizzazione, in casi come questo la demolizione rappresenta la regola, mentre la fiscalizzazione è solo un’eccezione, non un diritto. In sostanza, per quanto piccolo sia, l’abuso resta tale, e le dimensioni contenute non impongono all’amministrazione di prevedere soluzioni alternative.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili
La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.
Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025
20.90 €
Da quadrato a rettangolo la casa si allarga
Il caso riguarda un ampliamento al piano rialzato di una palazzina di tre piani fuori terra, realizzato dal proprietario dell’appartamento in difformità dalla variante al permesso di costruire approvata. Dove il progetto prevedeva una pianta con angolo arretrato di circa 50 cm rispetto al fabbricato esistente, l’intervento era stato eseguito a filo, con spigolo rettangolare, producendo quindi un aumento di superficie di 6,35 mq. L’immobile è situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale.
Il proprietario aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge 326/2003: nel 2014 la richiesta era stata respinta ma l’atto non era stato impugnato. Successivamente aveva presentato una richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del TUE, anche questa respinta nel 2017.
Nel 2018 il Comune di Torino aveva emesso l’ordinanza di demolizione, contestato con un ricorso al TAR. Il Tribunale aveva dato ragione al Comune, e così anche il Consiglio di Stato.
Il no al condono non impugnato rende il ripristino obbligatorio
Prima di entrare nel merito della tipologia di abuso, peraltro, i magistrati sottolineano che l’ordine di demolizione derivava direttamente dal diniego di condono del 2014. Una decisione che non era stata impugnata a suo tempo, con la conseguenza che l’atto era divenuto inoppugnabile e l’ordine di ripristino dovuto.
Per questo motivo l’amministrazione non poteva più essere tenuta a motivare l’interesse pubblico alla demolizione: la ragione giuridica era già contenuta nel provvedimento.
Confermando un principio ormai consolidato, poi, la sentenza ribadisce che il tempo trascorso tra il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione non ha rilevanza, dato che la natura permanente dell’illecito edilizio non consente di attribuire all’inerzia dell’amministrazione alcun significato di sanatoria dell’abuso e/o di accondiscendenza da parte dell’amministrazione stessa, né tanto meno ha effetto sul dovere di intervenire da parte dell’amministrazione e sulla flessibilità con la quale può esercitarlo.
Le dimensioni non cambiano la classificazione
Entrando nel merito, poi, il CdS sottolinea che l’intervento effettuato, per quanto di portata limitata, ha comportato una modifica della sagoma e un aumento di superficie e volume, il che lo qualifica, dal punto di vista funzionale e fattuale, come ristrutturazione edilizia “pesante” ai sensi dell’art. 3, lettera d), del TUE.
In presenza di queste specifiche, le caratteristiche strutturali dell’intervento, malgrado quest’ultimo presenti effettivamente dimensioni contenute, non avrebbero potuto di per sé sole condurre ad una sua diversa classificazione ai sensi della vigente normativa. Motivo per cui il Collegio esclude anche l’applicabilità delle tolleranze costruttive ex art. 34-bis del TUE, dato che queste riguardano difformità formali di modesta entità che non incidono sulla sagoma dell’edificio. Nel caso in esame però il mutamento di sagoma c’è stato e l’ampliamento pure, con un conseguente incremento di carico urbanistico, per di più su un’area vincolata. Un insieme di fatti che rende l’intervento non sanabile per definizione.
La fiscalizzazione è un’eccezione, non un diritto
Quanto alla richiesta di fiscalizzazione, i magistrati di Palazzo Spada ricordano che nel sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi la demolizione è la regola. La sostituzione con la sanzione pecuniaria – la cosiddetta fiscalizzazione – è un’eccezione rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in specifiche situazioni, sindacabile in sede giurisdizionale solo entro limiti ristretti.
In sostanza, il privato non ha diritto alla fiscalizzazione: può richiederla, ma il Comune non è obbligato a concederla. Nella vicenda trattata, peraltro, la richiesta era già stata negata nel 2017, e neppure questa volta il provvedimento era stato impugnato, motivo per cui anche su questo versante ogni contestazione davanti alla Corte è preclusa.
Il quadro delle sanzioni previste dal TUE
| Situazione | Norma | Sanzione applicabile | Note |
| Intervento in assenza di PDC o totale difformità | Art. 31 | Demolizione obbligatoria | Atto vincolato; il tempo trascorso non rileva |
| Ristrutturazione pesante in zona vincolata (paesaggistica, ambientale) | Art. 33 | Demolizione e ripristino a spese del responsabile | Fiscalizzazione non ammessa |
| Parziale difformità dal titolo | Art. 34 | Demolizione | Fiscalizzazione possibile se demolizione pregiudica parte conforme |
| Variazione essenziale | Art. 32 | Come assenza totale di titolo (art. 31) | Definita da leggi regionali; es. mutamento sagoma, aumento volumetrico oltre soglie |
| Difformità formale di modesta entità senza mutamento di sagoma | Art. 34-bis | Nessuna sanzione (tolleranza costruttiva) | Non applicabile ad ampliamenti con incremento superficie/volume |
| Condono negato e non impugnato | — | Ordinanza demolizione atto dovuto | Nessuna contestazione possibile sull’ordinanza successiva |
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo:
Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili
La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.
Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025
20.90 €
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento