Abusi edilizi, le dimensioni non contano: demolizione anche per piccoli ampliamenti

Il Consiglio di Stato chiarisce che anche un ampliamento minimo può configurare una ristrutturazione edilizia pesante, e che la fiscalizzazione non è sempre un’opzione percorribile.

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Abuso edilizio e condono negato? Le dimensioni non contano, fa testo solo la classificazione giuridica. E anche se si tratta di un ampliamento minimo causato da un errore geometrico, l’ordine di demolizione è dovuto. Un principio stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 2483/2026 (scaricabile a fine articolo) relativa al caso di un immobile a Torino, in zona vincolata. Un intervento minimo rispetto alle dimensioni dell’edificio, che aveva cambiato però anche l’aspetto della facciata, ma che proprio per questo non poteva essere sanato.

Quanto alla possibilità di accedere alla fiscalizzazione, in casi come questo la demolizione rappresenta la regola, mentre la fiscalizzazione è solo un’eccezione, non un diritto. In sostanza, per quanto piccolo sia, l’abuso resta tale, e le dimensioni contenute non impongono all’amministrazione di prevedere soluzioni alternative.

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Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025

Da quadrato a rettangolo la casa si allarga

Il caso riguarda un ampliamento al piano rialzato di una palazzina di tre piani fuori terra, realizzato dal proprietario dell’appartamento in difformità dalla variante al permesso di costruire approvata. Dove il progetto prevedeva una pianta con angolo arretrato di circa 50 cm rispetto al fabbricato esistente, l’intervento era stato eseguito a filo, con spigolo rettangolare, producendo quindi un aumento di superficie di 6,35 mq. L’immobile è situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Il proprietario aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge 326/2003: nel 2014 la richiesta era stata respinta ma l’atto non era stato impugnato. Successivamente aveva presentato una richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del TUE, anche questa respinta nel 2017.

Nel 2018 il Comune di Torino aveva emesso l’ordinanza di demolizione, contestato con un ricorso al TAR. Il Tribunale aveva dato ragione al Comune, e così anche il Consiglio di Stato.

Il no al condono non impugnato rende il ripristino obbligatorio

Prima di entrare nel merito della tipologia di abuso, peraltro, i magistrati sottolineano che l’ordine di demolizione derivava direttamente dal diniego di condono del 2014. Una decisione che non era stata impugnata a suo tempo, con la conseguenza che l’atto era divenuto inoppugnabile e l’ordine di ripristino dovuto.

Per questo motivo l’amministrazione non poteva più essere tenuta a motivare l’interesse pubblico alla demolizione: la ragione giuridica era già contenuta nel provvedimento.

Confermando un principio ormai consolidato, poi, la sentenza ribadisce che il tempo trascorso tra il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione non ha rilevanza, dato che  la natura permanente dell’illecito edilizio non consente di attribuire all’inerzia dell’amministrazione alcun significato di sanatoria dell’abuso e/o di accondiscendenza da parte dell’amministrazione stessa, né tanto meno ha effetto sul dovere di intervenire da parte dell’amministrazione e sulla flessibilità con la quale può esercitarlo.

Le dimensioni non cambiano la classificazione

Entrando nel merito, poi, il CdS sottolinea che l’intervento effettuato, per quanto di portata limitata, ha comportato una modifica della sagoma e un aumento di superficie e volume, il che lo qualifica, dal punto di vista funzionale e fattuale, come ristrutturazione edilizia “pesante” ai sensi dell’art. 3, lettera d), del TUE.

In presenza di queste specifiche, le caratteristiche strutturali dell’intervento, malgrado quest’ultimo presenti effettivamente dimensioni contenute, non avrebbero potuto di per sé sole condurre ad una sua diversa classificazione ai sensi della vigente normativa. Motivo per cui il Collegio esclude anche l’applicabilità delle tolleranze costruttive ex art. 34-bis del TUE, dato che queste riguardano difformità formali di modesta entità che non incidono sulla sagoma dell’edificio. Nel caso in esame però il mutamento di sagoma c’è stato e l’ampliamento pure, con un conseguente incremento di carico urbanistico, per di più su un’area vincolata. Un insieme di fatti che rende l’intervento non sanabile per definizione.

La fiscalizzazione è un’eccezione, non un diritto

Quanto alla richiesta di fiscalizzazione, i magistrati di Palazzo Spada ricordano che nel sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi la demolizione è la regola. La sostituzione con la sanzione pecuniaria – la cosiddetta fiscalizzazione – è un’eccezione rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in specifiche situazioni, sindacabile in sede giurisdizionale solo entro limiti ristretti.

In sostanza, il privato non ha diritto alla fiscalizzazione: può richiederla, ma il Comune non è obbligato a concederla. Nella vicenda trattata, peraltro, la richiesta era già stata negata nel 2017, e neppure questa volta il provvedimento era stato impugnato, motivo per cui anche su questo versante ogni contestazione davanti alla Corte è preclusa.

Il quadro delle sanzioni previste dal TUE

SituazioneNormaSanzione applicabileNote
Intervento in assenza di PDC o totale difformitàArt. 31Demolizione obbligatoriaAtto vincolato; il tempo trascorso non rileva
Ristrutturazione pesante in zona vincolata (paesaggistica, ambientale)Art. 33Demolizione e ripristino a spese del responsabileFiscalizzazione non ammessa
Parziale difformità dal titoloArt. 34DemolizioneFiscalizzazione possibile se demolizione pregiudica parte conforme  
Variazione essenzialeArt. 32Come assenza totale di titolo (art. 31)Definita da leggi regionali; es. mutamento sagoma, aumento volumetrico oltre soglie
Difformità formale di modesta entità senza mutamento di sagomaArt. 34-bisNessuna sanzione (tolleranza costruttiva)Non applicabile ad ampliamenti con incremento superficie/volume
Condono negato e non impugnatoOrdinanza demolizione atto dovutoNessuna contestazione possibile sull’ordinanza successiva

Scarica qui la sentenza

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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