Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/4/2014 e modifica l’attuale procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).
Lo scopo del decreto è efficientare le procedure e alzare i livelli di tutela ambientale, correggere i problemi riscontrati da amministrazioni e imprese per gli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per la crescita sostenibile. Attualmente i tempi per la conclusione dei procedimenti di VIA sono lunghissimi a causa della frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto tenta di superare tale frammentazione e di accorciare i tempi. ma vediamo le principali novità.
Valutazione impatto ambientale, le novità
– il decreto VIA comprende una nuova definizione di “impatti ambientali”, basata sulle prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
– per i progetti di competenza statale, il decreto prevede la facoltà di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
– il decreto VIA prevede anche la riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti: “perentori” vengono definiti i termini sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
– viene inserita una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente pendenti;
– come si diceva sopra, il decreto prevede regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, razionalizzando la divisione dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni. Previsto anche un nuovo articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali;
– la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, comunque a un livello da consentire la valutazione degli impatti;
– l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a VIA, di presentare gli elaborati progettuali: per lo “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come da normativa europea;
– nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, il decreto sulla Valutazione di impatto ambientale prevede la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare e migliorare le prestazioni ambientali dei progetti;
– la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA;
– completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti
– l’ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA.
Leggi anche Valutazione Impatto Ambientale (VIA): cosa chiedono le Regioni
Per quanto riguarda la normativa europea (2011/92/UE e 2014/52/UE) leggi: Valutazione impatto ambientale: è arrivato il testo coordinato delle Direttive UE
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