Venerdi 10 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto semplificazioni, all’interno del quale sono contenute alcune novità per i professionisti e per le imprese: viene introdotta la semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA; è prevista l’introduzione di una dichiarazione unica di conformità degli impianti termici; viene concessa la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di altro immobile sito nel medesimo Comune; in tema di appalti viene introdotta la riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare, con conseguente risparmio stimato per le imprese in circa 140 milioni di euro l’anno; viene introdotta la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore; è prevista la semplificazione delle procedure per l’adozione delle delibere CIPE; viene introdotta l’autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI e vengono introdotte alcune novità riguardanti gli impianti off-shore e la tutela dell’aria.
Vai al testo integrale del Decreto semplificazioni (d.l. 9 febbraio 2012 n.5).
A proposito di semplificazioni in materia ambientale, di seguito le novità sull’autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (articolo 23).
Rimanendo ferme le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale stabilite con il titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo emana un regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale e semplifica gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese. Ecco cosa è stato deciso all’articolo 23 del Decreto semplificazioni, comma 1:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale viene rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, e all’esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il procedimento non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
Al comma 2 si precisa che tale regolamento verrà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni.
All’articolo 24 del Decreto sono invece riportate alcune modifiche alle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tra le novità:
– per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
– le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;
– all’articolo 281, viene aggiunto il seguente comma: “5-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento