La commissione Ambiente della Camera ha approvato il parere sul decreto Scia 2. Sono circa 20 le osservazioni avanzate alla bozza di provvedimento del Governo.
Ecco quali sono le principali richieste, oltre a quella di rendere più telematiche le procedure:
Semplificazione in caso di leggera difformità di cantiere
“Andrebbe valutata – spiega la commissione – la possibilità di individuare soluzioni più efficaci alla questione della regolarizzazione delle limitate difformità di cantiere prive di rilevanza urbanistico-edilizia rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati”.
Tutte le piccole irregolarità, che differiscono dal progetto presentato ma che senza superare gli standard urbanistici rientrano comunque nel perimetro del titolo abilitativo, andrebbero sanate in automatico, senza la necessità di presentare una nuova comunicazione. Ma devono essere stati acquisiti “i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli culturali, ambientali e paesaggistici”.
Come seguire le indicazioni della SCIA 2?
Potrebbe interessarti anche l’e-book con le indicazioni operative:
SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia
Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA, la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione
V. Tarroni | 2016 Maggioli Editore
12.90 € 10.32 €
Mancata presentazione di Scia e Cila: più sanzioni
Il decreto prevede “che la mancata comunicazione della Cila comporta la sanzione pecuniaria pari a mille euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione”.
Una sanzione troppo lieve secondo i deputati, che non considera i casi di comunicazione incompleta o irregolare o di lavori eseguiti in difformità.
Anche nel caso della SCIA il nuovo sistema previsto dal decreto contempla una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 77 a euro 464) per i casi di mancata presentazione. La Commissione dice: “Sarebbe opportuno aumentare l’entità della citata sanzione amministrativa pecuniaria, considerata la gravità della mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità”.
Leggi anche Decreto SCIA 2, OK in Conferenza Unificata: modifiche e tempistiche
Coordinare il Decreto Scia 2 con Autorizzazione paesaggistica
Qui serve un maggiore coordinamento con le norme in approvazione. Il decreto, infatti, prevede in diversi punti il riferimento agli interventi di lieve entità “assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al Dpr n. 139 del 2010”. Questo Dpr, però, sarà abrogato al momento dell’entrata in vigore dello schema di decreto sull’autorizzazione paesaggistica che, quasi in contemporanea, è all’esame delle commissioni parlamentari. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere un coordinamento maggiore tra le due norme.
Pubblicazione del glossario unico del Mit il prima possibile
La commissione parte dalla sezione del decreto che prevede l’adozione entro 90 giorni con decreto del ministero delle Infrastrutture di un glossario unico che dovrebbe individuare il necessario titolo e regime amministrativo per ogni tipologia di intervento. In attesa del decreto, le amministrazione dovranno pubblicare sul proprio sito un suo glossario, “che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologica dell’intervento e del regime giuridico”.
Questa soluzione per i deputati della Camera è sbagliata, perché “potrebbe determinare incertezza ed essere non pienamente coerente con l’obiettivo della semplificazione e della chiarezza”.
Meglio avere un termine più stringente per l’adozione del provvedimento del Mit.
Ti potrebbe interessare anche l’approfondimento sul decreto SCIA, già in Gazzetta
https://ediltecnico.it/42858/riforma-madia-decreto-scia-novita-articolo-per-articolo/
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento