I professionisti tecnici, in audizione alla Camera sul decreto SCIA 2 hanno prima di tutto espresso «piena condivisione degli obiettivi di semplificazione delle procedure in ambito edilizio» perseguiti dalla bozza di decreto.
Si tratta però solo della captatio benevolentiae. Perché poi hanno sottolineato in sostanza 4 punti critici.
Uno. Per l’espletamento del pratiche catastali, i Comuni dovrebbero avere meno poteri.
“La norma che pone in capo all’amministrazione comunale l’espletamento delle pratiche catastali risulta inapplicabile a causa della complessità e dell’onerosità delle procedure”. Le Professioni hanno chiesto che “all’amministrazione venga riservato un ruolo di mero controllo”.
Sulla semplificazione delle procedure di frazionamento catastale dei terreni, hanno chiesto “una modifica per cui l’aggiornamento verrebbe presentato presso l’Agenzia delle Entrate e da questa reso disponibile ai Comuni per via telematica”.
Due. Rendere possibile presentare la Scia anche in presenza di piccole difformità con gli elaborati tecnici, quando sono dovute a problemi di forma e non di sostanza.
Tre. In particolare: regolarizzare le difformità prive di rilevanza urbanistica delle opere edilizie. È necessario chiarire dal punto di vista legislativo la loro natura non abusiva ed estendere la possibilità di una loro regolarizzazione a tutti gli interventi realizzati da oltre dieci anni che hanno le stesse caratteristiche.
Quattro: il testo può essere migliorato nelle parti che riguardano le responsabilità e le competenze della partite Iva.
A che punto è il decreto Scia 2?
https://ediltecnico.it/49162/decreto-scia-2-oggi-ok-conferenza-unificata/
Cinque: il fascicolo del fabbricato è secondo i Professionisti essenziale per fare “un’analisi diffusa sulla situazione strutturale degli immobili esistenti”.
Sei. La Rete ha sottolineato come il pacchetto della semplificazione degli interventi di bonifica sia rivolto solo ai grandi siti, non a quelli ordinari.
Sette. Manutenzione straordinaria: è palese la contraddizione con le regole dello Sblocca Italia: “da un lato, infatti, si comprendono nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento, dall’altra non è stata prevista alcuna semplificazione delle procedure di modifica ai prospetti”.
Il testo, in generale, non è allineato alle altre norme già in vigore. Fabrizio Pistolesi, rappresentante degli architetti, ha fatto un esempio: “Molte volte i professionisti hanno difficoltà a produrre la Scia a causa di piccole difformità riscontrabili con l’elaborato tecnico assentito. Se l’intento è quello di lavorare presto e bene, forse è arrivato il momento di saper distinguere tra gli abusi veri e propri e le varianti non essenziali in termini di superficie e volume e quindi senza alcuna rilevanza ai fini urbanistico edilizi”.
SCIA 2, gli estremi del Decreto
Schema di Decreto legislativo – cosiddetto SCIA 2, ndr – in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Clicca qui per scaricare il testo della SCIA 2 (bozza non ancora in vigore)
SCIA e SCIA 2
Già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in luglio, la SCIA; non si è ancora concluso invece l’iter della SCIA 2, che permette di individuare più facilmente il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio.
Per approfondire il testo del decreto SCIA ci sono due articoli:
Riforma Madia. Pubblicato in Gazzetta il Decreto SCIA: analisi generale e testo
Riforma Madia: Decreto SCIA, le novità articolo per articolo
Per approfondire il testo della SCIA 2 invece:
Riforma Madia, testo SCIA 2 approvato dal Governo: i permessi richiesti per tutti gli interventi
Come seguire le indicazioni della SCIA 2?
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SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia
Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA, la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione
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