Il decreto Sblocca Italia ritocca anche le regole del contributo di costruzione, e quelle di riduzione o esonero dal contributo in argomento, con modifiche ed aggiunte di interventi soggetti al previo versamento del contributo di costruzione e, a sorpresa, un bel colpo di scena.
Tant’è che riesce a far sembrare un’agevolazione anche l’inserimento della manutenzione straordinaria tra le opere soggette al previo versamento del contributo di costruzione, commisurandolo alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Inoltre, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, nello Sblocca Italia il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.
Ma vediamo in dettaglio le agevolazioni del contributo di costruzione conseguente alla manovra del decreto Sblocca Italia.
Con l’articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state apportate modifiche alla determinazione della riduzione o esonero dal contributo di costruzione, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto nello Sblocca Italia alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
– per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e articolo 2135 del codice civile);
– per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
– per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
– per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
– per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Per gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione.
Per il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’art. 17, comma 1, d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo.
In generale e salvo diversa disposizione di ogni singola regione, il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:
– opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale;
– interventi di ristrutturazione secondo i parametri definiti dalla regione e dai singoli regolamenti comunali di edifici unifamiliari;
– interventi di ampliamento secondo i parametri definiti dalla regione e dai singoli regolamenti comunali di edifici unifamiliari;
– interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi di manutenzione straordinaria;
– interventi di restauro conservativo;
– interventi di risanamento statico;
– interventi di risanamento igienico-edilizio;
– interventi che non comportino cambio di destinazione d’uso con opere;
– opere interne di singole unità immobiliari.
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