Tra queste, l’esenzione dalle valutazioni ambientali (VIA) fino al 30 giugno 2024 per progetti di: impianti fotovoltaici, impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti, repowering di impianti eolici esistenti e impianti di produzione di energia rinnovabile offshore, che rispondono a determinati requisiti (sotto elencati).
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Inoltre, nella legge di conversione del Decreto PNRR 3 sono previste ulteriori misure semplificative che riportiamo di seguito.
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I progetti esenti dalle VIA fino al 30 giugno 2024
Con la conversione del Decreto PNRR 3 vengono semplificate le procedure relative ai progetti, che ricadono nelle aree idonee e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), di:
- impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle relative infrastrutture;
- impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle relative infrastrutture;
- rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
- repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;
- produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo;
- infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.
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Impianti fotovoltaici in aree agricole liberamente installabili
Con il Decreto PNRR 3 vengono, inoltre, semplificate le procedure di installazione degli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole (posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e posti nelle aree idonee e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni se posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti).
Tali impianti sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo;
- se realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.
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Manutenzione ordinaria per l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici
Si legge poi nella legge di conversione che è considerata attività di manutenzione ordinaria, quindi non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’installazione di impianti fotovoltaici su terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Attenzione però, ciò è possibile fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dove previste.
Inoltre, viene considerata manutenzione ordinaria anche l’installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A e B la semplificazione si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri.
>> Scarica la legge di conversione Decreto PNRR 3 <<
>> Scarica il Decreto PNRR 3 n.13 del 24 febbraio 2023 <<
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