Non sarà più necessaria l’istruttoria prevista per gli edifici a struttura di legno superiore ai quattro piani. A stabilirlo è un emendamento inserito nel Decreto Monti (c.d. Decreto Salva Italia) che modifica l’art. 52 del testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001).
Il testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001) ha finora previsto che per realizzare un edificio con sistema costruttivo di legno multipiano (oltre i quattro, entro e fuori terra) fosse necessaria la richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull’idoneità del progetto, riprendendo esattamente quelle che erano le prescrizioni contenute nell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Questo ha certamente rappresentato sino ad oggi un freno allo sviluppo dell’utilizzo di questo materiale – che ha ormai raggiunto prestazioni elevatissime in termini di sicurezza sismica e antincendio, isolamento termico e acustico, con caratteristiche di sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi e delle tempistiche di costruzione.
L’emendamento introdotto nella manovra Monti pone fine a questa complessa procedura autorizzativa, introducendo nel testo unico dell’edilizia esplicito riferimento a tutti i materiali considerati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Il legno per usi strutturali è stato ricompreso al capitolo 11.7 e relative tabelle 4.4 III e 4.4 IV delle Norme tecniche per le costruzioni con decreto del Ministro delle infrastrutture del 6 maggio 2008, di integrazione al d.m. 14 gennaio 2008
La nuova formulazione dell’art. 52 del d.P.R. 380/2001
“Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su parere dello stesso Consiglio”.
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