Vi forniamo in anteprima la bozza del decreto fiscale, discusso venerdì scorso durante la riunione del Consiglio dei Ministri, con la relazione di accompagnamento del decreto fiscale che illustra le novità introdotte dal Governo Monti.
Tra le modifiche inserite segnaliamo le novità in materia di Attività e certificazioni in materia catastatale all’articolo 6, come illustrato nella relazione di accompagnamento
“Dopo dieci anni di svolgimento di attività di valutazione immobiliare e più, in generale, tecnico-estimativa a supporto del settore pubblico allargato, si ritiene indispensabile intervenire con il comma 1 della disposizione in esame per definire più esattamente le competenze istituzionali, in tale materia, dell’Agenzia del territorio.
Tale esigenza è oggi rafforzata dalla necessaria prospettiva, ai fini del contenimento del debito pubblico e dei saldi negativi di finanza pubblica, di processi di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del settore pubblico e di razionalizzazione del suo utilizzo.
Entro tali processi è importante infatti assicurare la possibilità di garantire un supporto tecnico istituzionale a tutela dell’imparzialità e dell’interesse pubblico nel campo della valutazione immobiliare e dei servizi tecnici-estimativi più in generale”.
“Dati questi fini, la norma interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell’articolo 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, dall’altro, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo. Come noto, il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell’Agenzia del Territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi, con una formula che, con riferimento ai servizi estimativi, allo stato delle attuali esigenze sopra indicate, risulta non più soddisfacente a stabilire in modo puntuale l’ambito entro cui si esercitano effettivamente tali servizi.
Per tale motivo si ritiene necessario:
a) sopprimere le parole «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», eliminando il termine “connessi” con riferimento all’Osservatorio che può non rendere chiaro di quali servizi si tratta ed il riferimento ai servizi estimativi che l’Agenzia “può offrire direttamente sul mercato”, foriero di ambiguità, considerato che, di fatto, l’azione dell’Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell’ambito del settore pubblico allargato;
b) introdurre il comma 3-bis, specificando al primo periodo che – ferme restando le attività di competenza dell’Agenzia del demanio – i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi rappresentano una competenza istituzionale dell’Agenzia del territorio; ed al secondo periodo, che lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia. A quest’ultimo riguardo, la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire comunque un filtro che disincentivi richieste di valutazione non correlate ad una matura volontà del richiedente relativamente alla finalità della richiesta stessa (per esempio, quando un ente, pur non avendo ancora deciso se procedere o meno ad un piano di dismissione immobiliare, richieda valutazioni che potrebbero risultare del tutto inutili, qualora il medesimo ente decida, in un secondo tempo, di non procedere ad alcun piano di dismissioni). Da ultimo, si è ritenuto opportuno che, per trasparenza e imparzialità, la qualificazione dei componenti di costo e la loro quantificazione in termini di tariffe di rimborso – che potrebbero essere anche di natura forfetaria per tipologie di servizio – siano stabilite ex-ante nell’ambito della Convenzione che regola risorse ed obiettivi tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio.
Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.
La norma vigente, all’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, del 2011, prevede che “Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”.
Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, la norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.
I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni relative all’uso del suolo. In particolare si fa presente che AGEA si avvale dell’Agenzia del territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti. Questa attività di supporto è utile, altresì, per i progressivi aggiornamenti della banca dati del catasto. I dati forniti da AGEA all’Agenzia sono spesso, però, disomogenei o incompleti. Si propone quindi con il comma 3 che sia un decreto del direttore dell’Agenzia del territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.
Il comma 5 propone la non applicabilità della disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.
Si tratta, infatti, di certificazioni che, proprio per la loro peculiarità, sono già stati sottratti dal legislatore, fino al 30 giugno 2012, dall’applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia del territorio attestano, infatti, l’elenco delle formalità eseguite a favore o a carico di un soggetto (trascrizioni, iscrizioni e annotazioni): elenco il cui aggiornamento dipende anche da atti non posti in essere dall’interessato e dei quali egli potrebbe addirittura non essere a conoscenza, se non attraverso l’effettuazione di apposite visure ipotecarie.
Le certificazioni ipotecarie costituiscono esclusivamente lo strumento per individuare, attraverso l’esame delle formalità ivi elencate, il soggetto che, nel rispetto dei principi di continuità e di opponibilità, risulta titolare di un bene nei registri immobiliari. E analoghe considerazioni possono valere anche con riferimento ad eventuali certificati ipotecari e catastali da depositare in ambiti processuali.
In definitiva, trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina”.
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